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Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR convertito in legge: le misure per le rinnovabili

Semplificate le procedure di repowering e dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 30 luglio il testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.». Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato in data 28 luglio.

Tra le misure contenute nella legge, inserita la modifica della disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi semplificazioni per le opere di modifica che comportino un incremento della potenza (repowering). Si dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e delle opere connesse, siano qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Integrata inoltre la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specifica per cui sono tali gli impianti alimentati da biomasse e fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico con pompaggio puro, ad esclusione degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, il rilascio dell’autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d’intesa con la regione. Si richiama espressamente la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione unica.

Un’ulteriore novità consiste nella modifica delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assoggettare al regime dell’attività a edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l’attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto. Il regime dell’attività a edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori (CIL) da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, si richiede che gli impianti siano realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.