Delibera ANAC N. 10/2015 sull’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e servizi
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 contenente le linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le linee guida costituiscono un aggiornamento e consolidano in un unico documento le Determinazioni AVCP N. 1/2009 sulla finanza di progetto e N. 2/2010, inerente i contratti di concessione dei lavori pubblici che, quindi, sono da ritenersi superate alla luce dell’ultima determinazione.
Oggetto del provvedimento sono dunque le procedure di project finance. L’Authority rileva però che indicazioni contenute nel provvedimento, nei principi generali, possono essere utilizzate per la maggior parte dei contratti di Parternariato pubblico-privato (Ppp), di cui il Project financing è un’espressione, e, per quanto compatibili, anche per altri istituti presenti nel Codice, quali quelli disciplinati dall’art. 175, sulle infrastrutture strategiche.
L’Autorità, inoltre, spiega che le Linee Guida sono pensate principalmente per gli affidamenti di importo elevato, ma si applicano con gli opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto.
La determinazione affronta in dettaglio importanti istituti della finanza di progetto e delle sue caratteristiche distintive, quali la centralizzazione della domanda, la fase della programmazione, lo studio di fattibilità, la scelta del modello di realizzazione dell’intervento, il contenuto dello studio di fattibilità, le modalità di svolgimento della procedure e la disciplina applicabile all’esecuzione del contratto.
L’Autorità sostiene che il prossimo recepimento della Direttiva concessioni 2014/23/UE potrà costituire l’occasione per fissare più chiaramente i rapporti tra Partenariato pubblico-privato, concessioni e Project finance.
Ciò posto, però, vengono dettate alcune indicazioni per invitare le Amministrazioni aggiudicatrici a conformarsi già adesso, prima del recepimento da parte dell’Italia, alle disposizioni contenute nella Direttiva europea n. 23/2014.
In particolare, riguardo al valore delle concessioni, l’Autorità sottolinea che il calcolo del valore del contratto come definito dall’art. 29 del nostro D.lgs. 163/2006 è una formulazione che ha generato numerose difficoltà interpretative, soprattutto rappresentate dalla mancata comprensione da parte delle stazioni appaltanti del fatto che nel calcolo di tale valore debbano essere ricompresi tutti i proventi di qualsiasi natura a favore del concessionario, tra cui le entrate provenienti dagli utenti del servizio. Secondo l’Autorità tale difficoltà interpretativa ha portato spesso a non riconoscere la dimensione comunitaria ad alcuni affidamenti.
Le norme sul valore delle concessioni previste dalla direttiva UE 23/2014, che l’Italia deve recepire entro aprile 2016, dovrebbero essere applicate subito per evitare che le amministrazioni facciano stime al ribasso per aggirare le gare europee.
Solo in questo modo, si legge nelle linee guida, sarà possibile garantire il rispetto dei principi di concorrenza nel mercato interno ai quali l’Autorità si è sempre ispirata nei propri provvedimenti.
Altro aspetto in merito al quale l’Autorità ritiene che le amministrazioni debbano conformarsi ai principi contenuti nella Direttiva 2014/23/UE è quello relativo alla durata delle concessioni. In particolare, al considerando n. 52 della Direttiva, è previsto che per le concessioni di durata superiore a cinque anni, la durata dovrebbe essere limitata al periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori e i servizi e ottenga un ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali. Si evidenzia, quindi, che ai fini della determinazione della durata della concessione occorre tener conto della complessità dell’operazione posta in essere e dei flussi di cassa complessivi dalla stessa generati, anche se il trasferimento del rischio che avviene con il contratto di concessione non comporta la certezza del recupero integrale delle somme investite.