DPCM 14 gennaio 2021

5 Aprile 2023

DPCM 14 gennaio 2021
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (in allegato) sostituisce il precedente DPCM 3 dicembre 2020, al fine di contenere il numero dei contagi daCovid-19 in Italia.
In particolare, il nuovo DPCM conferma l’adozione di tre diversi livelli di misure, da applicarsi nelle diverse Regioni a seconda dell’esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Tale monitoraggio è effettuato in conformità al documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 e riportato nell’Allegato 25 del Decreto. Questo documento tecnico identifica 4 possibili scenari:

  • scenario di tipo 1 – situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;
  • scenario di tipo 2 – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;
  • scenario di tipo 3 – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo;
  • scenario di tipo 4 – situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo

Le diverse disposizioni definite dal DPCM si applicano quindi con le seguenti modalità:

  • disposizioni di carattere nazionale, da applicarsi in tutte le Regioni (cd. zone gialle, art.1);
  • disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio alto o uno scenario di tipo 2 e un livello di rischio moderato (cd. zone arancioni, art. 2);
  • disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 3 e un livello di rischio moderato (cd. zone rosse, art. 3).

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni possono essere classificate nei diversi scenari e quindi nelle cosiddette zone arancioni o rosse. Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni e in ogni caso non superiore al periodo di validità del DPCM e il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza settimanale.
Il Decreto proroga, fino all’adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021(3,4,5,6,7), che avevano inserito le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto fra le cosiddette “zone arancioni”.

Disposizioni di carattere nazionale
A far data dall’entrata in vigore del DPCM, in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti
disposizioni:

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 gli spostamenti sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • come riportato all’art. 1, c. 3 del DL 14 gennaio 2021, n. 2, dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, gli spostamenti fra diverse regioni o province autonome sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute; è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi Eventi/Agenda;
  • i convegni, i congressi e gli altri Eventi/Agenda devono essere svolti in modalità a distanza;
  • nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza; la stessa misura è fortemente raccomandata per il settore privato;
  • i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
  • i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi, sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi;
  • le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di
    ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto sono consentite;
    • sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni e i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Disposizioni per le zone arancioni
Per le Regioni identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone arancioni”, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all’art. 2 del DPCM, ovvero:

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
  • sono vietati gli spostamenti in un Comune diverso da quello di domicilio, abitazione o residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Disposizioni per le zone rosse
Per le Regioni identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone rosse”, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all’art. 3 del DPCM, ovvero:

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e all’interno dei suoi territori, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;
  • sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

Attività produttive industriali e commerciali
Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l’obbligo di operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020).
Nonostante ciò, anche quest’ultimo DPCM non si limita a richiamare l’obbligo del rispetto delle misure indicate nei Protocolli, ma, oltre alla citata raccomandazione in merito alle riunioni a distanza, all’art. 5, c. 6, raccomanda fortemente anche l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati secondo le modalità semplificate di cui all’art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20.
In merito alla richiesta di giustificare gli spostamenti per “comprovate esigenze lavorative”, si ricorda che tale obbligo vige per tutto il territorio nazionale solo per gli spostamenti effettuati dalle ore 22.00 alle ore 5.00; a seguito dell’adozione delle richiamate Ordinanze del Ministero della Salute, nelle Regioni “rosse” e “arancioni” gli spostamenti andranno giustificati tramite l’apposito modulo di autocertificazione (in allegato) anche al di fuori di questo orario.
Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l’interpretazione e l’applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l’estero
Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell’Unione europea, si invita a consultare periodicamente la Piattaforma Re-Open della Commissione europea.
Per le regole emanate dall’Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

  • Ministero della Salute – Covid-19 – Viaggiatori;
  • Ministero degli Esteri – Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia.

Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell’elenco (da B a E) in cui è stato inserito il
Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia (artt. 6, 7 e 8). Si segnala in particolare che sono state modificate le disposizione relative alle misure di
carattere sanitario per le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da Paesi di cui all’elenco C.
Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all’art. 8, c. 7.

Entrata in vigore e validità
Le disposizioni del DPCM si applicano dal 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

 

Allegati