DPCM 2 marzo 2021

5 Aprile 2023

DPCM 2 marzo 2021
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (in allegato) sostituisce il precedente DPCM 14 gennaio 2021, al fine di contenere il numero dei contagi da Covid-19 in Italia. In particolare, il nuovo DPCM conferma l’adozione di diversi livelli di misure, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome italiane a seconda dell’esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Tale monitoraggio è effettuato in conformità al documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla  Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 e riportato nell’Allegato 25 del Decreto. Questo documento tecnico identifica 4 possibili scenari:

  • scenario di tipo 1 – situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;
  • scenario di tipo 2 – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;
  • scenario di tipo 3 – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo;
  • scenario di tipo 4 – situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

Le diverse disposizioni definite dal DPCM si applicano quindi con le seguenti modalità:

  • disposizioni di carattere nazionale, per le Regioni/Province Autonome con un’incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio basso (zone bianche, capo II);
  • disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle definite per le zone gialle, per le Regioni/Province Autonome con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio alto o uno scenario di tipo 2 e un livello di rischio almeno moderato (zone arancioni, capo IV);
  • disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle definite per le zone gialle, per le Regioni/Province Autonome con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario almeno di tipo 3 e un livello di rischio almeno moderato (zone rosse, capo V);
  • disposizioni specifiche, da applicarsi nelle Regioni/Province Autonome in cui sono presenti parametri differenti da quelli delle altre zone (zone gialle, capo III).

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni/Province Autonome possono essere classificate nei diversi scenari e quindi nelle cosiddette zone “bianche”, “gialle”, “arancioni” o “rosse”. Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni, salvo che i risultati del monitoraggio rendano necessaria l’adozione di misure più rigorose, e in ogni caso non superiore al periodo di validità del DPCM; il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza almeno settimanale.

Disposizioni di carattere nazionale
A far data dall’entrata in vigore del DPCM (6 marzo 2021), in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

  • fino al 27 marzo 2021, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni/Province Autonome sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute, come riportato all’art. 2 del DL 23 febbraio 2021, n. 15; per giustificare tali spostamenti, in caso di controlli, è necessario compilare l’apposita autodichiarazione (in allegato);
  • è raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale da parte dei datori di lavoro privati;
  • è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, secondo le modalità semplificate di cui all’art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20.

Disposizioni per le zone bianche
Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone bianche”, si applicano le disposizioni di carattere nazionale e le misure anti contagio previste dai Protocolli e dalle linee guida di cui ai diversi allegati del DPCM. Restano comunque sospesi gli Eventi/Agenda che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi.

Disposizioni per le zone gialle
Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone gialle”, si applicano le disposizioni di carattere nazionale e quelle aggiuntive stabilite al capo III del DPCM, ovvero:

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 gli spostamenti sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • i convegni, i congressi e gli altri Eventi/Agenda devono essere svolti in modalità a distanza;
  • è fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza delle riunioni del settore privato;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi Eventi/Agenda;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica;
  • i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
  • sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
  • sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto;
  • sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi;
  • sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), la formazione in azienda solo ed esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa (secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni) e i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio e l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Disposizioni per le zone arancioni
Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone arancioni”, si applicano le disposizioni di carattere nazionale, quelle per le “zone gialle” e quelle stabilite al Capo IV del DPCM, ovvero:

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione/Provincia Autonoma, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;
  • sono vietati gli spostamenti in un Comune diverso da quello di domicilio, abitazione o residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Disposizioni per le zone rosse
Per le Regioni/Province Autonome identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone rosse”, si applicano le disposizioni di carattere nazionale, quelle per le “zone gialle” e quelle stabilite al capo V del DPCM, ovvero:

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione/Provincia Autonoma e all’interno dei suoi territori, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza;
  • sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse; l’Allegato è invariato rispetto al precedente DPCM;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse; in particolare si segnala che, a differenza del precedente DPCM, da questo Allegato è stata eliminata la voce “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.

Attività produttive industriali e commerciali
Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l’obbligo di operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020). Inoltre, come già sopra segnalato, per tutti i datori di lavoro privati:

  • è raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale;
  • è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile;
  • i convegni, i congressi e gli altri Eventi/Agenda devono essere svolti in modalità a distanza;
  • è fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza delle riunioni (eccetto nelle “zone bianche”).

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l’interpretazione e l’applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l’estero
Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell’Unione europea, si invita a consultare periodicamente la Piattaforma Re-Open della Commissione europea.
Per le regole emanate dall’Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

  • Ministero della Salute – Covid-19 – Viaggiatori;
  • Ministero degli Esteri – Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia.

Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell’elenco (da B a E) in cui è stato inserito il Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia (artt. 49, 50 e 51).

Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all’art. 51, c. 7.
Il Decreto proroga, fino all’adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 6 aprile 2021, la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021 in merito agli ingressi nel territorio nazionale rispettivamente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal Brasile.
L’art. 49, c. 4 e 6 del DPCM, introduce alcune deroghe all’applicazione di tali Ordinanze.

Entrata in vigore e validità
Le disposizioni del DPCM si applicano dal 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.
Le disposizioni specifiche per le “zone bianche” si applicano invece dal 3 marzo 2021.
Il DPCM inoltre proroga fino all’adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 15 marzo 2021 la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021, che avevano modificato la classificazione di alcune Regioni.

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