DPCM 24 ottobre 2020
DPCM 24 ottobre 2020
Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 sostituisce i precedenti DPCM 13(2) e 18(3) ottobre 2020, al fine di far fronte al nuovo aumento dei contagi da Covid-19 in Italia. In particolare, il nuovo DPCM delinea le seguenti disposizioni:
- sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi Eventi/Agenda;
- i convegni, i congressi e gli altri Eventi/Agenda devono essere svolte in modalità a distanza;
- nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza; la stessa misura è fortemente raccomandata per il settore privato;
- i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole sono consentiti, cosi come i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tuttavia, in relazione all’andamento del contagio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 del Codice della Strada; - gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) sono consentiti secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni e i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
Attività produttive industriali e commerciali
Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l’obbligo di operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020).
Nonostante ciò, quest’ultimo DPCM non si limita a richiamare l’obbligo del rispetto delle misure indicate nei Protocolli, ma, oltre alla citata raccomandazione in merito alle riunioni a distanza, all’art. 3, c. 5, raccomanda fortemente anche l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati secondo le modalità semplificate di cui all’art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20.
Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l’interpretazione e l’applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.
Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l’estero Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell’Unione europea, si invita a consultare periodicamente la Piattaforma Re-Open della Commissione europea.
Per le regole emanate dall’Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:
- Ministero della Salute – Covid-19 – Viaggiatori
- Ministero degli Esteri – Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia
I Paesi per i quali sussistono limitazioni sono riportati negli elenchi E ed F dell’Allegato 20 del DPCM. Per i Paesi riportati negli altri elenchi possono comunque sussistere obblighi di dichiarazione o di quarantena all’ingresso in Italia (artt. 4, 5 e 6 del DPCM).
Entrata in vigore e validità
Le disposizioni del DPCM si applicano dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.