DPCM 7 settembre 2020

5 Aprile 2023

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, adottato per dare continuità alle misure previste dai precedenti provvedimenti, proroga la validità del DPCM 7
agosto 2020 al 8 ottobre 2020.

Tra le principali misure confermate e contenute nell’art. 1 del provvedimento si segnala:

  • l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico);
  • l’utilizzo delle mascherine, che si aggiunge alle altre misure di protezione: distanziamento e costante e accurata igiene delle mani;
  • l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (> 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio Medico curante;
  • la possibilità di svolgere, tra gli altri, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile e dalla autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) secondo le disposizioni delle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza;
  • lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, nel rispetto dei Protocolli anticontagio adottati nel rispetto dei criteri riportati nell’Allegato 10 del DPCM. Viene inoltre raccomandata l’applicazione delle misure dell’Allegato 11;
  • lo svolgimento delle attività inerenti i servizi alla persona, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio di appartenenza e nel rispetto dei Protocolli anti-contagio definiti tenendo conto dei criteri riportati nell’Allegato 10 del DPCM;
  • lo svolgimento delle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  • lo svolgimento delle attività professionali, per le quali sono raccomandati: la modalità di lavoro agile, ove queste possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio; l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività produttive industriali e commerciali
Sono confermate le prescrizioni secondo le quali tutte le attività produttive e industriali devono operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 12), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 13) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020 – Allegato 14).

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l’estero
Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell’Unione europea, si invita a consultare periodicamente la Piattaforma Re-Open della Commissione europea.
Per le regole emanate dall’Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

  • Ministero della Salute – Covid-19 – Viaggiatori
  • Ministero degli Esteri – Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

I Paesi per i quali sussistono limitazioni sono riportati negli elenchi E ed F dell’Allegato 20 del DPCM.
Per i Paesi riportati negli altri elenchi possono comunque sussistere obblighi di dichiarazione o di quarantena all’ingresso in Italia (art. 5 e 6 del DPCM 7 agosto 2020).

Entrata in vigore e validità
Le disposizioni del DPCM si applicano dall’8 settembre 2020 e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

Allegati