DPCM “Riaperture” 17 maggio 2020

26 Maggio 2020

Il DPCM del 17 maggio, in vigore dal 18 maggio fino al 14 giugno, introduce nuove misure, in particolar modo sul commercio al dettaglio, e integra il quadro delineato dal DL Riaperture del 16 maggio in relazione agli spostamenti da e per l’estero (articoli 4, 5 e 6). Lato sicurezza, dispone che debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, il protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché il protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo.

Ingresso in Italia

Coloro che intendono fare ingresso in Italia devono effettuare un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario ed è obbligatorio consegnare al vettore in fase di imbarco una dichiarazione che indichi in modo chiaro e dettagliato a) i motivi del viaggio; b) l’indirizzo completo della dimora/abitazione dove verrà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato per raggiungerla; c) recapito telefonico. Sono previste delle eccezioni a questi obblighi e misure di prevenzione e protezione (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario) per alcune categorie di lavoratori:
• equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
• cittadini e residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
• lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
• personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
• soggetti che per comprovate esigenze lavorative fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48), i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Spostamenti da e per l’estero

Dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte da specifici provvedimenti emergenziali, gli spostamenti da e per l’estero, non sono soggetti ad alcuna limitazione con riguardo a: i) Stati membri dell’UE; ii) Stati dell’accordo di Schengen; iii) Regno Unito e Irlanda del nord; iv) Andorra, Principato di Monaco; v) Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020 restano comunque vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati.

In allegato il testo del DPCM.

Allegati