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DPCM “Riaperture” 17 maggio 2020

Il 17-Maggio-2020

Il DPCM del 17 maggio, in vigore dal 18 maggio fino al 14 giugno, introduce nuove misure, in particolar modo sul commercio al dettaglio, e integra il quadro delineato dal DL Riaperture del 16 maggio in relazione agli spostamenti da e per l’estero (articoli 4, 5 e 6). Lato sicurezza, dispone che debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, il protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché il protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo.

Ingresso in Italia

Coloro che intendono fare ingresso in Italia devono effettuare un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario ed è obbligatorio consegnare al vettore in fase di imbarco una dichiarazione che indichi in modo chiaro e dettagliato a) i motivi del viaggio; b) l’indirizzo completo della dimora/abitazione dove verrà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato per raggiungerla; c) recapito telefonico. Sono previste delle eccezioni a questi obblighi e misure di prevenzione e protezione (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario) per alcune categorie di lavoratori:
• equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
• cittadini e residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
• lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
• personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
• soggetti che per comprovate esigenze lavorative fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48), i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Spostamenti da e per l’estero

Dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte da specifici provvedimenti emergenziali, gli spostamenti da e per l’estero, non sono soggetti ad alcuna limitazione con riguardo a: i) Stati membri dell’UE; ii) Stati dell’accordo di Schengen; iii) Regno Unito e Irlanda del nord; iv) Andorra, Principato di Monaco; v) Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020 restano comunque vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati.

In allegato il testo del DPCM.