“DURC ON LINE”: la nuova procedura per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva a partire dal 1 luglio
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno reso noto, con un comunicato del 30 giugno, che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, avverrà esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC “on-line”.
il Durc on line è stato introdotto dal D.L. 34/2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva” (convertito il legge 78/2014) e disciplinato dal decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Con la circolare n. 19/2015 il Ministero del Lavoro ha poi, successivamente, illustrato la disciplina del nuovo sistema telematico e fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo.
Il servizio consente di verificare, con modalità telematiche, indicando solo il codice fiscale del soggetto da verificare, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, delle Casse edili.
L’esito positivo della verifica di regolarità contributiva genera in tempo reale un documento che ha validità di 120 giorni ed è utilizzabile in tutti i casi previsti senza necessità di richiedere una nuova certificazione.
Tra gli altri soggetti, sono abilitati ad effettuare la verifica della regolarità contributiva con tali modalità:
– Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell’ambito dei contratti pubblici
– Gli Organismi di attestazione SOA
– Le amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi, che agiscono ai sensi del DPR 445/2000 per verificare le autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti di propria competenza
– L’ impresa o lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
In particolare, riguardo i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva, la circolare n. 19 precisa che la possibilità di effettuare la verifica di regolarità contributiva da parte di un soggetto diverso dall’impresa è subordinata all’esistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e conservato a cura del soggetto delegato, il quale effettuerà comunque la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
La circolare chiarisce, inoltre, che nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui sopra non potranno avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche.
Ulteriore precisazione è relativa al fatto che la regolarità contributiva sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Per scostamento non grave si intende quello tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione che si è determinata è pari o inferiore a 150 euro.
Scarica nella colonna a destra il DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e la circolare n. 19/2015.