Ecobonus: chiarimenti per la cessione del credito dall’Agenzia Entrate
La cessione del credito relativo ai lavori di riqualificazione energetica è consentita a favore di ESCO, fornitori, consorzi e società consortili
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cessione dell’ecobonus, vale a dire il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018. Il meccanismo in questione è stato inizialmente introdotto per favorire i condòmini incapienti, che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni condominiale, ma è poi stato esteso anche agli interventi sulle singole unità immobiliari, proprio con la Legge di Bilancio 2018.
Tramite la Circolare 11/E, rilasciata il 18 maggio u.s. e già annunciata dal viceministro dell’Economia Enrico Morando a fine aprile, viene infatti chiarito che il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus può essere ceduto da tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Possono cedere l’Ecobonus anche i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Il credito può essere ceduto sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell’ecobonus può avvenire nei confronti delle Esco – Energy Service Companies e delle Società di Servizi Energetici – SSE che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
La circolare 11/E ribadisce il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari. Sono quindi esclusi dal novero dei cessionari, si legge nella circolare, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione. Il credito non può essere ceduto neanche alle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre si affronta il tema del numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, che nello specifico deve essere limitato ad un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, debbano comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.