ambiente energia

Ecobonus e bonus ristrutturazioni: l’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio sulle imprese che effettuano lavori prima della vendita dell’immobile.

Specificate le condizioni per l'utilizzo dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni da parte di chi acquista un immobile da un’impresa.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la risposta relativa alla possibilità di utilizzare l’ecobonus e il bonus ristrutturazioni da parte di chi ha acquistato un immobile da un’impresa, che abbia effettuato lavori prima della compravendita, dipende da diversi fattori.

Tramite la risposta 313/2019, l’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che:

  • in caso di lavori di riqualificazione svolti dall’impresa, come interventi di riqualificazione delle parti comuni, e per cui l’impresa abbia effettuato il pagamento tramite bonifico ordinario ma per cui non abbia poi chiesto le detrazioni fiscali, dal momento che i lavori di riqualificazione erano rientrati nella trattativa sulla compravendita, l’Agenzia ha chiarito che un intervento come la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di riqualificazione energetica che possono accedere all’ecobonus, mentre un intervento di tinteggiatura delle parti comuni dà diritto al bonus ristrutturazioni.

La normativa sull’argomento prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte sia trasferita all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta.

Tuttavia, le imprese possono usufruire dell’ecobonus solo per gli interventi di efficientamento energetico effettuati sui fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce, cioè “beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa”.

Possono ottenere il bonus ristrutturazioni i contribuenti assoggettati ad Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. Nel caso esaminato, la società che aveva effettuato i lavori era soggetta ad Ires e non ad Irpef. L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che un’impresa non può beneficiare della detrazione fiscale né trasferirla all’acquirente.