Ecobonus e domotica: i chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Pubblicate le prime istruzioni relative agli interventi di riqualificazione energetica dei condomini e di domotica
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il Provvedimento n. 43434 del 22 Marzo 2016 recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”, le istruzioni per gli interventi di riqualificazione energetica relativamente alle parti comuni degli edifici.
La Legge di Stabilità 2016, insieme al Provvedimento dell’Agenzia, garantisce che anche i contribuenti che ricadono nella “no tax area”, ovvero coloro i quali possiedono una soglia di reddito al di sotto della quale non si versa l’IRPEF, potranno beneficiare del bonus in forma di credito da cedere ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni, come parte del pagamento dovuto e in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali. Tuttavia, la scelta di cedere il credito deve risultare da una delibera condominiale in cui si approvano gli interventi, oppure, in alternativa, può essere comunicata al condominio che poi la inoltrerà ai fornitori. Questi ultimi, a loro volta, dovranno comunicare agli abitanti degli immobili l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento.
I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico “Entratel” o “Fisconline”. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.
Il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato, il 18 maggio 2016, la Circolare 20/E che fornisce i primi chiarimenti sull’applicabilità della detrazione del 65% ai sistemi domotici, evidenziando che la detrazione sostenute «per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative» non è collegabile ad alcuna categoria di intervento già oggetto della agevolazione e quindi, di fatto, non è assoggettabile ad un limite massimo di detrazione fruibile. Di conseguenza, l’importo massimo di tale detrazione potrà essere calcolata nella misura del 65% del totale delle spese sostenute.
Inoltre l’Agenzia precisa che si potrà beneficiare della detrazione anche in assenza di contestuale intervento di riqualificazione energetica sulla unità abitativa. Tuttavia bisognerà attendere ulteriori indicazioni su come formalizzare la necessaria pratica con l’ENEA, sul cui portale non è ancora possibile inserire la documentazione relativa agli interventi di “domotica”.
Infine, la circolare ricorda anche che sono attese ulteriori indicazioni ministeriali in merito all’agevolazione dei sistemi di videosorveglianza, (comma 982 della legge di stabilità 2016): è, infatti, previsto un decreto del ministero dell’Economia, che dovrà definire le modalità e i criteri di accesso al credito d’imposta per le spese relative all’«installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme» e a quelle «connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali».