In particolar modo il regolamento stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione. Vengono altresì definite condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Gas Fluorurati: pubblicato nuovo Regolamento UE 2024/573
In Gazzetta ufficiale il provvedimento che abroga il Reg. 517/2014
Nella Gazzetta Ufficiale europea del 20 febbraio 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento F-GAS 2024/573/UE che abroga il precedente regolamento (UE) n. 517/2014. Il provvedimento entrerà in vigore l’11 marzo 2024 e si applicherà ai gas fluorurati a effetto serra, elencati negli allegati I, II e III del Regolamento, e ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025; mentre, l’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.
Tramite l’art.16.2, lettera e), viene mantenuta la deroga attuale per il settore dei semiconduttori dal sistema delle quote di HFC, con una possibile rivalutazione tramite report da parte della Commissione da pubblicare entro il 2030. Rispetto alla proposta iniziale della Commissione i nuovi divieti per l’uso di FGas nei commutatori elettrici vengono delineati come di seguito dall’art.13, comma 9:
- dal 1 gennaio 2026, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria fino a 24 kV inclusi;
- dal 1 gennaio 2030, commutatori elettrici a media tensione per la distribuzione primaria e secondaria da oltre 24 kV fino a 52 kV inclusi;
- dal 1 gennaio 2028, commutatori elettrici ad alta tensione da 52 kV fino a 145 kV inclusi e corrente di corto circuito fino a 50 kA inclusa, con GWP pari o superiore a 1;
- dal 1 gennaio 2032 i commutatori elettrici ad alta tensione con corrente di corto circuito superiore a 145 kV o superiore a 50 kA con GWP pari o superiore a 1.
Il medesimo articolo introduce tuttavia, al comma 11, un principio di deroghe a cascata che stabilisce potenziali esenzioni dai divieti laddove, nei 2 anni dall’introduzione del rispettivo divieto, nessun produttore di electrical switchgear o solo un produttore sia in grado di offrire prodotti rispondenti al requisito. Scopo delle deroghe a cascata è quello di salvaguardare il corretto funzionamento delle reti elettriche europee consentendo il ricorso all’SF6 come ultima risorsa.