Gli Appalti di Lavori: la disciplina, le criticità, i suggerimenti operativi
Il settore dei lavori risulta profondamente modificato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), tanto nella normativa sulla qualificazione, ancora peraltro in via di definizione, che, soprattutto, nella fase esecutiva.
Numerosi problemi operativi e, con questi, molteplici dubbi, sono stati generati dall’introduzione del nuovo impianto normativo, amplificati dall’abrogazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, sostituito, seppure parzialmente, dall’emanazione di circa 50 provvedimenti con una tempistica, finora ben poco rispettata e dilazionata in un arco temporale lungo e frammentato.
Molti i dubbi e le incertezze applicative da parte degli operatori di settore, molte le tematiche che verranno trattate nel corso della giornata formativa tra cui:
– La disciplina della terna di subappaltatori dopo il correttivo (art. 105, co. 6 e co.4)
L’art. 105, co.6, rende obbligatoria l’indicazione dei nominativi di una terna di subappaltatori in presenza di due fattispecie:
- Quando gli appalti di lavori, forniture e servizi sono di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, come definite all’articolo 35.
- Per tutti gli appalti – a prescindere dall’importo – aventi ad oggetto le attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall’art. 1, co.53, della L.190/2012 (Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; Confezionamento, Fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; Noli a freddo di macchinari; Fornitura di ferro lavorato; Noli a caldo; Autotrasporti per conto di terzi; Guardiania dei cantieri).
Il correttivo rende più rigorosa la disposizione, non solo introducendo ulteriori attività soggette all’obbligo di indicazione di una terna, ma anche prevedendo – all’art. 105, co.4, lett. a) – che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante, l’affidatario del subappalto non deve aver preso parte alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
– La sottoscrizione del contratto di subappalto da parte di un Consorzio stabile, aggiudicatario di una gara.
Premesso che l’art. 45 del Codice dei contratti pubblici definisce “operatori economici” i consorzi stabili (“costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro”, art. 45, co.2, lett. c) – D.Lgs. 50/2016), premesso altresì che a norma dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), il subappalto è il contratto a mezzo del quale l’”operatore economico”, aggiudicatario della procedura, affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni, è evidente che l’unico soggetto legittimato ad affidare attività in subappalto è il Consorzio stabile.