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I chiarimenti del MEF in tema di esclusione per gravi violazioni in materia fiscale

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito i chiarimenti operativi richiesti dall'articolo 80 del Codice Appalti ai fini dell'applicazione della disposizione secondo cui le stazioni appaltanti possono escludere un operatore economico nel caso di gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate

La disciplina dei  motivi di esclusione contenuta nel Codice Appalti, come noto, è stata oggetto delle contestazioni della Commissione europea in occasione della lettera di messa in mora del 24 gennaio 2019 (procedura di infrazione n. 2018/2273).
Nello specifico la lettera di messa in mora chiariva che “l’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 non è conforme alle disposizioni della direttiva 2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore“.

Una prima risposta alle richieste della Commissione europea era stata data dalla modifica introdotta dall’art. 8 del Decreto Semplificazioni (art. 8, co. 5, lett. b) – D.L. 76/2020), attraverso il quale veniva modificato il comma 4 dell’art. 80 nel senso di consentire alla Stazioni Appaltanti di escludere l’operatore economico in caso di gravi violazioni in materia fiscale (anche se) non definitivamente accertate.
La disposizione tuttavia risultava eccessivamente generica e di difficile applicazione in considerazione del fatto che non andava ad identificare in modo chiaro la “grave violazione in materia fiscale“.
Per tale ragione la Legge Europea 2019-2020 (art. 10, co.1, lett. c), n. 2 – L. 238/2021) ha nuovamente modificato il comma 4 dell’art. 80 rimettendo al MEF il compito di individuare (con apposito decreto) le ipotesi di “grave violazione in materia fiscale” e chiarendo altresì che, in ogni caso, tali violazioni per esser gravi dovranno essere di importo non inferiore a 35.000€.

In applicazione della previsione normativa di cui sopra è stato dunque adottato il D.M. 28 settembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022) recante: “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate“.
Il decreto fornisce indispensabili chiarimenti a stazioni appaltanti ed operatori economici andando ad individuare la natura, i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione.

In primo luogo il decreto chiarisce che si dovrà considerare “violazione” l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

  • Notifica di atti impositivi (conseguenti ad attività di controllo o di liquidazione degli uffici)
  • Notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie.

Come richiesto dalla norma il decreto individua poi la soglia di gravità stabilendo che una violazione in materia fiscale dovrà essere considerata grave qualora di importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto (fermo restando che la stessa dovrà essere comunque di importo non inferiore a 35.000€). La disposizione specifica altresì che:

  • Nel caso di appalti suddivisi in lotti: la soglia di gravità è riferita al valore del lotto (o dei lotti) per i quali l’operatore economico concorre;
  • Nel caso di subappalto o RTI: la soglia di gravità deve essere rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

Da ultimo il decreto chiarisce che la violazione (grave) deve considerarsi non definitivamente accertata quando “siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati“.
Tali violazioni non potranno essere considerate rilevanti se, in relazione alle stesse, sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato. Ciò fino all’eventuale riforma della pronuncia od al passaggio in giudicato della stessa.

E’ possibile consultare il testo integrale del decreto cliccando qui.