I chiarimenti del MIT sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
L’art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) prevede espressamente la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile 2020, la misura sospensiva è stato successivamente oggetto di proroga da parte dell’art. 37 del D.L. Liquidità (D.L. 23/2020) che ha stabilito il protrarsi degli effetti di suddetta sospensione sino al 15 maggio 2020.
Nello specifico l’art. 103, co.1, del D.L. Cura Italia prevede: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (ora 15 maggio)”.
La genericità della formulazione ha spinto molteplici stazioni appaltanti ad interpellare il MIT circa la possibile applicazione della stessa anche alle procedure ad evidenza pubblica.
Il MIT sul punto ha fornito un importante delucidazione chiarendo che la disciplina di cui all’art. 103 non solo deve ritenersi applicabili alle procedure di affidamento di appalti e concessioni disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 ma addirittura che queste ultime “rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità di suddetta disposizione“.
Il MIT tuttavia non fornisce chiarimenti circa l’automatica operatività della disciplina ovvero circa la possibilità delle stazioni appaltanti di usufruirne.
A tale scopo può essere utile analizzare la Relazione Illustrativa di accompagnamento al D.L. Cura Italia nella quale viene individuata la ratio legis della disciplina che è quella “di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo“.
Ciò, se si considera il fatto che il Codice appalti spinge verso la digitalizzazione e l’utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento delle procedure, porta a ritenere che qualora la stazione appaltante sia già in possesso di misure organizzative idonee a permettere lo svolgimento delle procedure a distanza o comunque nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza queste possano certamente continuare ad operare (fermo restando che nel caso di eventuali ritardi o inadempimenti non verranno computati i termini compresi tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 in linea con quanto previsto dall’art. 103 del D.L. Cura Italia).
A conferma delle considerazioni di cui sopra, lo stesso MIT sollecita le stazioni appaltanti, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, a porre in essere comportamenti virtuosi in quanto “la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenti un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19”.