Il D.Lgs. 50/2016 introduce il concetto di Rating d’Impresa all’art. 83, co.10. Le differenze con il Rating di legalità
Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) introduce il concetto di Rating d’Impresa, tale strumento differisce dal Rating di legalità, seppur solitamente si tende a confondere i due istituti. Di seguito si segnalano i tratti distintivi dell’uno e dell’altro strumento:
RATING D’IMPRESA
L’art. 83, co.10 prevede l’istituzione presso l’ANAC del sistema del Rating d’impresa e delle relative premialità e penalità.
Sarà l’ANAC a rilasciare alle imprese l’apposita certificazione, la stessa Autorità è incaricata dal Codice (Art. 83, co.10) di redigere le Linee Guida che andranno a definire i criteri reputazionali necessari per il rilascio della certificazione.
Il sistema è basato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.
In base al Codice dei contratti pubblici il Rating d’impresa è obbligatorio, tanto che l’ANAC può prevedere delle sanzioni per chi tarda a dichiarare situazioni che possono incidere sul punteggio.
Con la pubblicazione del decreto correttivo potrebbe essere rivista l’obbligatorietà del sistema anche alla luce delle dichiarazioni dell’ANAC che sul punto sostiene che: “rendere il Rating di impresa volontario, potrebbe farlo utilizzare come criterio premiante nelle gare da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa“. Il rating di impresa, continua l’ANAC, “potrebbe sostituire il rating di legalità perché sarebbe più idoneo a dimostrare l’esperienza dell’impresa“.
RATING DI LEGALITÀ
Il Rating di legalità è uno strumento per le imprese italiane introdotto nel nostro ordinamento nel 2012 che trova base normativa nell’art. 5-ter del decreto legge 1/2012.Tale strumento è volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità – convenzionalmente misurato in “stellette” (da 1 a 3) – l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n.213 del 12.9.2016) il nuovo regolamento dell’AGCM in materia di Rating di legalità che individua i requisiti e la procedura necessaria per l’ottenimento del Rating.
Possono chiederne il rilascio le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
i)sede operativa nel territorio nazionale;
ii) fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di Rating;
iii) iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni.
Per quanto riguarda la procedura, le imprese che intendono ottenere il Rating di legalità devono presentare all’Autorità apposita domanda che deve essere redatta compilando il formulario pubblicato sul sito della stessa, sottoscritto dal legale rappresentante e inoltrato per via telematica.
Il Rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa interessata.