Il nuovo attestato di prestazione energetica secondo la Direttiva Case Green
La Direttiva Case Green (EPBD IV) approvata a maggio 2024 introduce misure volte a incrementare l'efficienza energetica degli immobili secondo quanto disposto dal Green Deal europeo.
Entro il 29 maggio 2026 l’Italia, dovrà aggiornare l’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici in conformità a quanto previsto dall’Allegato V della Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD IV – art.19).
L’attestato di prestazione energetica riporta la classe di prestazione energetica dell’edificio utilizzando una scala che va dalla lettera A alle lettera G. La lettera A indica gli edifici a emissioni zero mentre la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per la riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio.
La Direttiva EPBD introduce il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) digitale e stabilisce le condizioni per il suo rilascio e utilizzo. L’APE è rilasciato per edifici o unità immobiliari quando sono:
– costruiti
– sottoposti a ristrutturazione profonda
– venduti
– locati o il cui contratto di locazione è rinnovato
– occupati da enti pubblici
In caso di vendita o locazione, l’APE deve essere mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o al locatario. Se un edificio viene venduto o locato prima della sua costruzione o ristrutturazione profonda, il venditore può fornire una valutazione della futura prestazione energetica, ma l’APE definitivo deve essere rilasciato al termine dei lavori.
L’indicatore e la classe di prestazione energetica dell’APE devono essere riportati negli annunci commerciali online e offline, compresi i portali web.
Gli Stati membri possono escludere alcune categorie di edifici dall’applicazione di questi obblighi (edifici residenziali usati per meno di quattro mesi all’anno o con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo annuale).
Tutti gli APE rilasciati devono essere caricati nella banca dati della prestazione energetica dell’edilizia (art. 22 della Direttiva (UE) 2024/1275).
Il modello dell’attestato di prestazione energetica deve includere alcuni elementi essenziali e altri opzionali sulla valutazione energetica di un edificio.
La prima pagina deve contenere dati obbligatori:
- classe di prestazione energetica
- consumi annui di energia primaria e finale
- percentuale di energia rinnovabile prodotta in loco
- emissioni operative di gas a effetto serra
- consumi energetici totali
- produzione di energia rinnovabile
- fabbisogno energetico e capacità dell’edificio di reagire a segnali esterni e operare a temperature efficienti
Dati opzionali:
- efficienza energetica specifica per diversi usi
- analisi del rischio di surriscaldamento
- presenza di sensori di qualità dell’aria
- punti di ricarica per veicoli elettrici; possibilità di adattamento degli impianti per migliorare l’efficienza energetica
La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio sia invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le seguenti date:
- immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio
- cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica