Il Tribunale europeo conferma la sentenza per pratiche commerciali scorrette in materia di tubi catodici
Il Tribunale europeo ha confermato le ammende inflitte alla Samsung per la sua partecipazione ad un’intesa sul mercato europeo dei tubi catodici per televisori e per schermi pc
E’ stato, infatti, respinto il ricorso presentato dalla Samsung (i) per il parziale annullamento della decisione C (2012) 8839 della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e (ii) per la riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.
Con la decisione sopra richiamata, la Commissione europea (DG COMP) aveva riconosciuto in capo a diverse multinazionali (Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., CPTF Optronics Co. Ltd. («Chunghwa»); Samsung SDI Co. Ltd., Samsung SDI (Malaysia) Berhad, Samsung SDI Germany GmbH («Samsung SDI»); Koninklijke Philips Electronics NV («Philips»); LG Electronics, Inc («LGE»); Panasonic Corporation («Panasonic»); Toshiba Corporation («Toshiba»); MT Picture Display Co. Ltd. («MTPD»); Technicolor SA («Technicolor»), due infrazioni che riguardavano due tipi distinti di CRT (involucro in vetro sotto vuoto che contiene un cannone a elettroni e uno schermo fluorescente):
– i tubi catodici a colori i) per gli schermi dei computer (in appresso CDT dall’inglese Colour Display Tubes) e
– i tubi catodici a colori ii) per gli schermi dei televisori (in appresso CPT dall’inglese Colour Picture Tubes).
Queste infrazioni avevano la forma di un complesso di accordi e pratiche concordate per la concertazione sui prezzi, sulle quote di mercato, sui clienti e sulla produzione e lo scambio di informazioni riservate, attraverso riunioni periodiche tra i diversi livelli aziendali risalenti al periodo compreso tra il 1996/1997 e il 2006, in Europa e in Asia.
Il Tribunale, dopo aver accertato tali pratiche anticoncorrenziali e definito le relative misure correttive attraverso l’imposizione di ingenti ammende per le imprese oggetto dell’infrazione, per un totale di 1,47 miliardi di €, con sentenza del 9 settembre 2015 (causa T-84/13), ha pertanto confermato quelle nei confronti di Samsung per 150 milioni di €.
Sono state confermate anche le ammende nei confronti di LG Electronics e Philips, nelle cause T-91/13 LG Electronics Inc./Commissione e T-92/13 Koninklijke Philips Electronics NV/Commissione, mentre sono state ridotte le ammende inflitte dalla Commissione a Panasonic e a Toshiba nelle cause T-82/13 Panasonic Corp. e MT Picture Display Co. Ltd /Commissione e T-104/13 Toshiba Corp./Commissione.
Le sentenze del Tribunale poc’anzi citate si segnalano di particolare interesse, poiché confermano il diritto della Commissione di sanzionare misure restrittive della concorrenza anche se concluse al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Ciò a condizione che esse influenzino la fissazione dei prezzi e il volume di affari generato nello SEE direttamente.
Si segnala che contro la sentenza del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di Giustizia europea.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il Comunicato stampa ufficiale del Tribunale europeo.