Indici TOL e revisione prezzi nei contratti pubblici di lavori

6 Maggio 2026

Un passo avanti atteso, ma la partita è ancora aperta

Con il Decreto Direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026, pubblicato il 28 aprile e divenuto efficace dalla medesima data, si completa finalmente il quadro attuativo del meccanismo di revisione prezzi per i contratti pubblici di lavori previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come riformulato dal Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024).

Il Decreto adotta i 20 indici mensili di costo elaborati dall’ISTAT per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), strumento indispensabile alle stazioni appaltanti per la costruzione dell’indice sintetico revisionale – una media ponderata degli indici TOL corrispondenti alle lavorazioni previste nel singolo progetto.

Si tratta di un risultato atteso da lungo tempo, che sblocca un sistema rimasto di fatto inapplicabile fino ad oggi.

Il meccanismo funzionerà?

È questa la vera domanda. Per chi è abituato a ragionare con i meccanismi di compensazione straordinaria degli ultimi anni, dove rilevavano le variazioni dei prezzi dei singoli materiali (acciaio, rame, alluminio, PVC, ecc.), il cambio è radicale e merita una riflessione critica.

Gli indici TOL non misurano la variazione del prezzo di un singolo materiale, bensì il costo complessivo di una tipologia omogenea di lavorazione, costruito secondo un approccio di contabilità analitica che incorpora tutte le componenti produttive: lavoro, materiali, macchinari, energia, trasporti e smaltimento rifiuti.

La logica è quella di un indice composito, una media ponderata tra voci di costo eterogenee, e come tale presenta, per costruzione, un’oscillazione più attenuata rispetto alla variazione del singolo fattore produttivo.

Questo significa che nel contesto odierno, caratterizzato da volatilità acuta e asimmetrica dei prezzi delle materie prime e dell’energia, la variazione anche significativa di uno o più materiali rilevanti potrebbe non riflettersi in misura proporzionale sull’indice sintetico revisionale dell’opera.

E se tale variazione non supera la soglia del 3% del costo complessivo (franchigia prevista per i contratti di lavori dall’art. 60 e dall’Allegato II.2-bis, come modificati dal Correttivo), la clausola revisionale semplicemente non si attiva e il 90% dell’eccedenza riconosciuto dalla norma resta inaccessibile.

L’art. 60 del Codice non guarda alla variazione del prezzo del singolo materiale, ma alla variazione del costo dell’intera opera (o della fornitura o del servizio), calcolata attraverso l’indice sintetico.

È una scelta legislativa coerente con la volontà di superare i meccanismi di compensazione a pioggia del passato, ma che introduce un filtro di attivazione più selettivo.

Vale per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti

Questo aspetto va valutato con attenzione da entrambe le parti del contratto. Per gli operatori economici, il rischio è di non vedere riconosciuto, attraverso la revisione, l’impatto di rincari rilevanti su singoli input produttivi, qualora il loro peso sull’indice sintetico dell’opera non raggiunga la soglia di attivazione. Per le stazioni appaltanti, viceversa, in uno scenario di riduzione dei costi – si pensi alle recenti fluttuazioni dell’energia – potrebbe parimenti non scattare alcun aggiustamento in diminuzione, con riflessi sul valore del contratto.

In entrambi i casi, l’efficacia reale del meccanismo dipenderà dalla composizione dell’indice sintetico del singolo progetto, che è responsabilità del progettista costruire in modo accurato, e dall’andamento effettivo del mercato nel periodo di esecuzione.

L’art. 9 del Codice

In questo scenario, assume estrema rilevanza il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 36/2023, che il legislatore ha introdotto tra i principi generali del nuovo Codice con una precisa consapevolezza sul sistema. L’art. 9, letto in combinato con l’art. 120, privilegia una tutela manutentiva del contratto, ovvero la rinegoziazione delle pattuizioni, rispetto alla tutela demolitoria dell’art. 1467 c.c. Nei casi in cui il meccanismo revisionale dell’art. 60 non si attivi pur in presenza di squilibri economici significativi e imprevedibili, l’art. 9 potrà essere invocato come norma di chiusura dell’apparato, a tutela dell’equilibrio sinallagmatico del contratto.

Si tratta di un presidio importante, la cui portata applicativa dovrà tuttavia essere chiarita dalla prassi e, verosimilmente, dalla giurisprudenza.

Il tema della revisione prezzi sarà il focus della seconda giornata del Live webinar di ANIE Servizi Integrati “Procedure e requisiti di gara” dei prossimi 12 maggio e 16 giugno 2026.

Per maggiori approfondimenti scarica il testo del Decreto

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