L’ A.N.A.C. interviene nuovamente sulla disciplina del soccorso istruttorio a pagamento nelle gare d’appalto
Dopo la pubblicazione della determinazione n. 1/2015, tramite la quale l’Autorità aveva già dato alcuni indicazioni sull’applicazione delle disposizioni normative sopraindicate, con il comunicato del 25 marzo scorso si è inteso chiarire i seguenti aspetti della normativa:
– l’Autorità, ribadisce quanto già indicato nella determinazione n. 1/2015, secondo cui “la sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio”. Tale lettura della norma è imposta come doverosa sia per evitare eccessive ed immotivate vessazioni delle imprese, sia per rispettare il principio della primazia del diritto comunitario. Se si rendesse obbligatorio il pagamento della sanzione anche nel caso in cui il concorrente non intenda usufruire del soccorso istruttorio, si violerebbe, infatti, la nuova Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti, la quale, all’art. 59, paragrafo 4, riconosce, la possibilità di integrare la documentazione relativa al possesso di requisiti generali e speciali senza il pagamento di alcuna sanzione. L’ANAC ha dunque ritenuto che la sanzione vada irrogata solo laddove via sia la volontà di ricorrere al soccorso istruttorio, regolarizzando le dichiarazioni rese.
– In merito all’applicabilità dell’art. 38 comma 2-bis anche alle procedure ristrette nelle quali la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ma solo successivamente insieme all’offerta, l’Autorità ribadisce che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione, per cui la stessa può essere comminata anche nelle procedure ristrette.
– L’Autorità è intervenuta, inoltre, circa la partecipazione di un costituendo RTI ad una procedura ristretta, sia con riferimento all’escussione della cauzione provvisoria ex art. 38, comma 2-bis, sia con riferimento alle conseguenze della mancata regolarizzazione e/o integrazione da parte di uno dei componenti.
Sotto il primo profilo si è rilevato che se la cauzione è presentata in forma di fideiussione dovrà essere intestata e quindi sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente. Ne deriva che in caso di irregolarità nelle dichiarazioni rese, se, al momento dell’integrazione delle stesse, venisse escussa parzialmente la cauzione provvisoria, essa dovrebbe essere subito reintegrata dal singolo membro del raggruppamento “per quanto di competenza”, pena l’esclusione dell’intero RTI costituendo.
Sotto il secondo profilo, invece, l’Autorità ha affermato che in caso di mancata regolarizzazione delle dichiarazioni rese, l’intero RTI deve essere escluso, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento sia imputabile ad una delle mandanti o alla mandataria, dal momento che non è possibile che la mandataria continui a prender parte alla gara come soggetto diverso o nuovo, pena l’elusione della legge.
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