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La circolare del MIT sulla sospensione dei termini amministrativi e gli effetti sulle procedure ad evidenza pubblica

L’art. 103 del D.L. Cura Italia prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.
La norma prevede che: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura idonea per assicurare comunque la ragionevole durata e celere conclusione dei procedimenti”.

La formulazione generica della previsione non chiarisce se la sospensione dei termini sia applicabili anche alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici.
Sollecitato dalle richieste di diverse stazioni appaltanti, incerte sulla necessità di sospendere i termini ovvero di assicurare la “celere conclusione dei procedimenti”, il MIT ha adottato una circolare esplicativa circa l’applicazione dell’articolo 103 del D.L. Cura Italia.

Il MIT chiarisce nella circolare che la disposizione di cui all’art. 103 si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 sottolineando che “tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione”.
L’interpretazione fornita dal MIT, si legge, è perfettamente coerente con la ratio legis della disposizione da individuarsi “da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dell’altro, nella necessità di ‘evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.

Pertanto operativamente:
– le procedure di affidamento appalti o concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente) devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni;
– Chiaramente poiché la sospensione è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario.
– Resta inteso che le pubbliche amministrazioni dovranno, ove possibile, evitare il protrarsi dei tempi ed adottare ogni misura organizzativa volta ad assicurare la più celere conclusione dei procedimenti.