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L’Adunanza Plenaria afferma che non è obbligatoria l’indicazione del nominativo del subappaltatore nell’offerta

Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non è obbligatoria l’indicazione del nominativo dell’azienda subappaltatrice all’atto di presentazione dell’offerta, neppure nei casi in cui il subappalto sia necessario ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni previste.

L’importante principio è stato affermato con la sentenza n. 9 del 2 novembre scorso.

Viene, in tal modo, messa la parola fine ad un dibattito giurisprudenziale che negli ultimi tempi aveva diviso i giudici dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato.

La sentenza, riprendendo i due orientamenti che in giurisprudenza sono maturati, ed hanno fornito due letture contrastanti, offre una soluzione alla luce di un apparato normativo definito dal Supremo Consesso coerente e logico.

Dalle norme di cui agli articoli 92, 107 e 109 del D.p.R. 207/2010 e dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici emerge un sistema di regole chiaro, univoco e soprattutto privo di aporie, antinomie o lacune.

Sulla base dell’esame della normativa l’Adunanza Plenaria conclude, infatti, che l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto di presentazione dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, risulti indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (fattispecie che viene comunemente definita “subappalto necessario”).

Argomentando diversamente, infatti, si fornirebbe un’interpretazione confliggente il testo delle disposizioni legislative, si andrebbe generando confusione tra il subappalto e l’istituto dell’avvalimento, oltre ad imporre un onere partecipativo sproporzionato e gravoso poiché costringerebbe le imprese concorrenti a scegliere una sola impresa subappaltatrice già nella fase di partecipazione alla gara.

Tale scelta, oltre ad essere, quindi, l’unica conforme al nostro apparato normativo, è anche coerente con quanto previsto dalle nuove Direttive Europee in materia di appalti , che hanno rimesso alla scelta discrezionale degli Stati membri, o comunque alle stazioni appaltanti, l’opzione attinente all’indicazione del nominativo del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara.

L’Adunanza Plenaria si è espressa, infine, in tale pronuncia anche in merito all’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, affermando che non possa essere esercitato il soccorso istruttorio nel caso di omessa indicazione di questi ultimi, anche per quanto riguarda le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015 (20 marzo 2015).

Scarica nella colonna di destra il testo integrale della Sentenza n. 9/2015