L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia in merito alla dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/2006
L’Adunanza Plenaria si è pronunciata nella sentenza indicata su due differenti e rilevanti questioni.
La prima riguarda la necessità o meno, per il concorrente in una procedura di gara pubblica, di indicare puntualmente – nella propria dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 – l’assenza di tutte le cause ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero se, ai fini dell’attestazione sul possesso dei requisiti di moralità, sia sufficiente effettuare una dichiarazione in termini generici che richiami la disposizione legislativa.
Su tale punto l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. 163/2006 può essere riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dalla norma.
La Plenaria si è pronuncia anche in merito all’obbligatorietà, a pena d’esclusione, dell’indicazione dei singoli nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza ai fini della prova del possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva presentata contenga tutte le informazioni necessarie affinché l’amministrazione possa d’ufficio verificare la correttezza e veridicità delle informazioni, allora, una siffatta dichiarazione deve ritenersi valida, non dovendo l’amministrazione ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici.
Mentre deve escludersi l’ammissibilità di dichiarazioni riferite a persone non identificate e non identificabili, deve, al contrario, considerarsi legittima la presentazione di dichiarazioni che non contengano la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa quando questi ultimi siano agevolmente identificabili attraverso la consultazione di registri e banche-dati pubbliche.
I principi enunciati dalla Plenaria si pongono in linea con le esigenze di semplificazione dell’attività dichiarativa e della presentazione della documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto.
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