L’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale per l’energia in colonnine elettriche
L'Agenzia delle Dogane chiarisce quale sia il regime fiscale da applicare all'elettricità impiegata presso le colonnine accessibili al pubblico, per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica.
L’Agenzia delle Dogane, con Nota 28 ottobre 2019, n. 141294/RU, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare all’energia elettrica impiegata presso punti di ricarica, accessibili al pubblico, per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.
L’Agenzia precisa che – ai fini dell’obbligo di pagamento dei tributi – gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico (o di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti) sono considerati “consumatori finali” dell’energia elettrica utilizzata. Di conseguenza, tali punti di ricarica non costituiscono di per sé officine elettriche per l’acquisto e la rivendita di energia elettrica e i relativi gestori non sono soggetti all’obbligo di licenza.
Quando invece il titolare dei punti di ricarica esercisca un’officina di produzione di energia elettrica connessa ai punti di ricarica o sia un acquirente (di energia elettrica) per uso proprio, le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l’energia elettrica prodotta o acquistata dall’officina, con tutti i conseguenti adempimenti previsti dall’articolo 53 del Testo unico accise (Dlgs 504/1995). Il titolare dell’officina elettrica sarà quindi il soggetto obbligato al pagamento, ad eccezione dell’esenzione in caso di autoproduzione da fonti rinnovabili.
L’Agenzia delle Dogane specifica che la tassazione dell’energia elettrica impiegata presso le colonnine rientra nell’impiego in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, compresi i parcheggi dei centri commerciali o i posti auto condominiali. La tassazione prevista per le applicazioni nelle abitazioni si applica infatti solo quando la ricarica dei veicoli elettrici sia effettuata in locali di pertinenza di abitazioni private.