Legge 24 settembre 2021, n. 133

5 Aprile 2023

Legge 24 settembre 2021, n. 133

Con la Legge 24 settembre 2021,n. 133 è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 6 agosto 2021, n. 111 ed è stato abrogato il DL 10 settembre 2021, n. 122. Tralasciando le disposizioni relative a Eventi/Agenda sportivi, spettacoli aperti al pubblico e altre misure di varia natura, di seguito si elencano le disposizioni di maggior interesse.

 

Certificazione verde Covid-19

La Certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di tampone con esito negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare. Ai fini del rilascio della Certificazione verde Covid-19, col termine “vaccinazione” si intendono, oltre alle vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, anche le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Si ricorda che l’obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19 non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Si ricorda altresì che successivamente al Decreto 111/21, ora convertito in legge, è entrato in vigore anche il Decreto legge 127/21, che estende l’obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19 per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro privati.

 

Istituzioni educative, scolastiche e universitarie

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, nonché della formazione superiore, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, nonché di formazione superiore, sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del possesso del Green Pass oltre che, a campione, dai dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni sopra citate o loro delegati, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Sono previste sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sopra riportate.

 

Mezzi di trasporto

Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, sarà necessario il possesso del Green pass per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (con esclusione dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti);
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale);
  • funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

 

Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis del DL 1 aprile 2021, n. 44 , convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
I responsabili delle strutture sopracitate e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale.
Sono previste sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sopra riportate

 

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il 2 ottobre 2021.

Allegati