Legge di Bilancio 2026: torna il superammortamento 4.0
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo ridisegna in modo strutturale il quadro degli incentivi agli investimenti produttivi per il triennio 2026-2027-2028, segnando la chiusura dei Piani Transizione 4.0 e 5.0 e il ritorno a un modello già sperimentato in passato, ma profondamente aggiornato: il superammortamento Industria 4.0.
La norma introduce una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (commi 427-436), rilevante esclusivamente ai fini fiscali, per la determinazione delle quote di ammortamento deducibili e dei canoni di leasing ai fini IRES e IRPEF. Il meccanismo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028, articolandosi su tre scaglioni di investimento, con un impianto particolarmente favorevole agli investimenti ad alto contenuto tecnologico e con ricadute ambientali positive.
Investimenti Maggiorazione
Fino a 2,5 mln € +180%
2,5 – 10 mln € +100%
10 – 20 mln € +50%
Nuovi Allegati IV e V: perimetro tecnologico ampliato
I beni agevolabili sono quelli inclusi nei nuovi Allegati IV e V, che sostituiscono gli storici Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017. Il legislatore ha aggiornato e ampliato l’elenco delle tecnologie ammissibili, includendo:
- beni materiali e immateriali 4.0 evoluti
- soluzioni digitali avanzate per automazione, interconnessione e controllo dei processi;
- tecnologie coerenti con i nuovi modelli di fabbrica intelligente e sostenibile.
Focus energia: FER, fotovoltaico e stoccaggio
Tra i beni agevolabili rientrano anche i beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER), anche a distanza, inclusi:
- impianti di stoccaggio;
- impianti fotovoltaici conformi ai requisiti del Registro ENEA e al DL Sicurezza energetica.
Particolare rilievo assumono i moduli fotovoltaici “Made in UE”:
- categoria B: moduli con celle prodotte nell’UE con efficienza ≥ 23,5%;
- categoria C: moduli UE con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem con efficienza ≥ 24%.
Clausola “Made in Europe”
Elemento di forte discontinuità è l’introduzione della clausola “Made in Europe”: i beni incentivati devono essere prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.
Localizzazione e sostituzione dei beni
I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Tuttavia, la norma introduce flessibilità: se il bene viene ceduto o trasferito all’estero durante il periodo di fruizione, il beneficio non decade, a condizione che venga sostituito entro lo stesso periodo d’imposta con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Cumulabilità e limiti
Il superammortamento è cumulabile con altri incentivi, purché:
- non insistano sulle stesse quote di costo;
- la base di calcolo sia al netto di altri contributi ricevuti.
Restano esclusi gli investimenti che hanno già beneficiato del credito d’imposta Transizione 4.0 nel 2025, evitando sovrapposizioni.
Accesso al beneficio
Le domande dovranno essere presentate telematicamente tramite il GSE, che gestirà anche la piattaforma e i controlli. Le modalità operative saranno definite da un decreto interministeriale atteso entro fine gennaio 2026.