Legge Europea 2019-2020: le novità in materia di Appalti pubblici
Il 17-Gennaio-2022Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” (Legge Europea 2019-2020), provvedimento con il quale vengono introdotte disposizioni per adeguare la legislazione vigente nazionale al diritto europeo e per assicurare la corretta attuazione dei regolamenti europei e delle direttive europee già recepite.
Il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, composto da 48 articoli, interviene in diversi settori eterogenei: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci, sicurezza e giustizia, fiscalità e dogane, appalti pubblici, affari economici e monetari, sanità, protezione dei consumatori, energia, e altre disposizioni di natura procedurale.
L’art. 10 della disposizione si occupa nello specifico della materia dei contratti pubblici e introduce una serie di misure specifiche – complementari rispetto alle disposizioni già introdotte dal recente decreto Governance-Semplificazioni (D.L. 77/2021) – per il definitivo superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione Europea nel gennaio 2019.
Le misure di rilievo previste dal citato articolo 10 rispondono peraltro alle richieste avanzate dalla Federazione in materia di Subappalto (art. 105) e Motivi di esclusione (art.80).
In materia di Motivi di esclusione, le novità di rilievo sono due:
- viene eliminata (in via definitiva) la possibilità per il subappaltatore di essere causa di esclusione per l’appaltatore. Viene dunque soppresso (al co. 1 e 5 dell’art. 80) il periodo: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, co.6”;
- la parziale modifica del comma 4 dell’art. 80, in materia di gravi violazioni nel pagamento di imposte e tasse. Lo scorso anno, a seguito di richieste da parte dell’UE, era stata introdotta la possibilità per le stazioni appaltanti di escludere un operatore economico rientrante in tali ipotesi anche qualora la violazione non fosse definitivamente accertata. Con la modifica introdotta dalla Legge europea viene opportunamente innalzato il limite per l’individuazione delle gravi violazioni, di cui sopra, che da 5.000€ viene portato a 35.000. La norma poi rimanda ad un decreto del MIMS la specifica individuazione delle ipotesi di violazioni integranti la causa di esclusione di cui sopra.
Anche in materia di Subappalto si segnalano tre rilevanti novità:
- viene abrogato in via definitiva l’obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori previsto ex art. 105, co. 6;
- attraverso l’abrogazione della lettera a), del co. 4, dell’art. 105, viene prevista la possibilità (fino ad oggi vietata) per i soggetti che avevano preso parte alla procedura di gara (senza risultare aggiudicatari) di ricoprire il ruolo di subappaltatore;
- da ultimo per coordinare la disciplina del subappalto con le modifiche in materia di motivi di esclusione (art. 80, co. 1 e 5) viene eliminato l’obbligo per il concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
In allegato il testo della Legge.