Norme tecniche di prevenzione incendi per asili nido
In Gazzetta il decreto 6 aprile 2020 con sui si modifica la sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 14 aprile è stata pubblicata la Regola Tecnica Verticale (RTV) sugli asili nido, con Decreto del Ministero dell’Interno 6 aprile 2020, recante: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015”.
Si tratta della sesta Regola Tecnica Verticale, per specifiche attività soggette al controllo dei VVF, che viene integrata alla RTO del Codice con l’aggiunta del capitolo “V.9 – Asili nido”. La nuova Regola Tecnica Verticale, entra in vigore a partire dal 29 aprile 2020, sarà applicabile agli asili nido con oltre 30 persone presenti e sarà alternativa alla regola tecnica prescrittiva emanata con Decreto 16 luglio 2014.
Regole Tecniche Verticali in vigore:
- V.4: uffici
- V.5: attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6: autorimesse
- V.7: attività scolastiche
- V.8: attività commerciali
- V.9 asili nido (29/04/2020)
Regole Tecniche Verticali in attesa di pubblicazione:
- Autorimesse (aggiornamento e revisione della V.6)
- Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- Edifici di civile abitazione
- Strutture sanitarie
Regole Tecniche Verticali in lavorazione:
- Attività di intrattenimento e di spettacolo
- Stoccaggio e trattamento rifiuti
- Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi