sala stampa

Novità fiscali della Legge di Bilancio 2019

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 8/E del 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate commenta alcuni aspetti delle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Di particolare interesse i chiarimenti relativi alla proroga con rimodulazione dell’iperammortamento, all’introduzione dell’agevolazione per l’acquisizione di servizi 4.0 in cloud computing, alle modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Iperammortamento

  • La circolare spiega che “i limiti introdotti dal nuovo regime dell’iperammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardano solo i “nuovi” investimenti: gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che sono effettuati in virtù della precedente normativa restano agevolabili nella misura unica del 150%.
  • In caso di perizia giurata è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
  • Nel caso della cessione del bene che avviene nell’ambito di una cessione di un intero ramo d’azienda, il beneficio non si perde ma si trasferisce al nuovo proprietario.

Agevolazioni per investimenti in software fruiti in cloud

  • Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Il credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo

  • Le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019 al credito d’imposta per le attività di R&S prevedono la riduzione dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta, la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, l’inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, viene data rilevanza anche ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (tale novità produce effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, restando ferma l’esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti).
  • Vengono integrate le disposizioni relative agli oneri documentali a carico delle imprese rendendo generale l’obbligo della certificazione della documentazione contabile delle spese e subordinando l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’avvenuta certificazione della documentazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio.
  • Viene introdotto a carico dell’impresa l’onere della predisposizione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte. La relazione tecnica deve includere: la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso necessario lo svolgimento dei lavori di R&S, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa escluse dalle attività ammissibili, a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di R&S.

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