Nuova proroga di un anno della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero dell'Interno che, oltre a differire al 25 settembre 2025 il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, modifica l’allegato II del decreto 1° settembre 2021.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre il decreto 13 settembre 2024 del Ministero dell’Interno, dal titolo “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».”
Il provvedimento, entrato in vigore il 19 settembre 2024, proroga di un anno, al 25 settembre 2025, il termine – prima previsto al 25 settembre 2024 – della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, “considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale”.
Il differimento del termine della qualificazione è stato ritenuto necessario dal Ministero dell’Interno al fine di garantire le medesime opportunità agli operatori del settore in funzione dell’esigenza di portare a compimento l’applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato.
Inoltre, il nuovo decreto apporta alcune modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021. All’allegato II, punto 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4».
All’allegato II, punto 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
All’allegato II, punto 5, comma 5, è aggiunto il seguente: «5 -bis. La tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell’importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2012».
All’allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l’importo previsto nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l’importo previsto al comma 5 -bis».
Il precedente decreto 31 agosto 2023 del Ministero dell’Interno (entrato in vigore il 12 settembre 2023), aveva prorogato al 25 settembre 2024, il termine – prima previsto al 25 settembre 2023 – della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, “per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore”.
Il citato decreto interministeriale 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto. A tal fine sono individuati soggetti formatori aventi determinati requisiti come riportato nella circolare DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021 per l’espletamento dei corsi per tecnici manutentori qualificati nonché per l’individuazione delle sedi di esame. I soggetti formatori autorizzati, i centri di formazione e sedi d’esame sono inseriti in un apposito elenco.
Il decreto 1° settembre 2021 è stato modificato anche dal decreto 15 settembre 2022, il cui articolo 1 ha disposto la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del decreto 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori. Con la circolare n. 16579 del 7 novembre 2022, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito i chiarimenti per la corretta ed uniforme applicazione.
Inoltre, con la nota n. 3747 del 13 marzo 2023, i Vigili del fuoco hanno offerto ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le stanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.