Parere dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione n. 34 del 1 aprile 2015

13 Aprile 2017

Tramite il parere indicato l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha riconosciuto come legittima la previsione di un bando di gara che richiedeva, tra i requisiti necessari per la partecipazione, il possesso di specifiche certificazioni di qualità, ritenute tutte inerenti l’oggetto dell’appalto  ( la gara era volta alla selezione di una ESCo per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti elettrici e di fornitura di energia elettrica ad alcuni fabbricati sedi di una casa di riposo, della progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli stessi ed installazione di un impianto fotovoltaico ).

In particolare, l’Amministrazione appaltante aveva richiesto nel bando di gara il possesso delle seguenti certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001:2008, ISO 14001 o altra certificazione equivalente, certificazione ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007, certificazione UNI CEI EN ISO 50.001:2011, certificazione SA 8000:2008, certificazione UNI CEI 11352 per le ESCO e certificazione della presenza in organico aziendale di un EGE (Esperto gestione Energia) certificato a norma UNI CEI 11339 – 2009.

L’Autorità, partendo dal presupposto che l’ordinamento riconosce ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti in relazione alla possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, ha infatti ritenuto che, nel caso sottopostole, le certificazioni richieste non fossero sproporzionate o irragionevoli rispetto al contratto oggetto di affidamento e, pertanto, legittima sia stata la loro richiesta da parte dell’Amministrazione.

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