normativa e legislazione tecnica

Prevenzione incendi attività scolastiche: la Regola Tecnica Verticale V.7

Nuova pubblicazione INAIL

L’Inail ha pubblicato sul proprio sito web l’edizione 2024 del volume “Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi.

Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.7, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Il volume è il risultato della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2022/2024.

Le RTV emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice sono le seguenti:

  • m. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
  • m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”
  • m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
  • m. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
  • m. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
  • m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
  • m. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
  • m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
  • m. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
  • m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
  • m. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
  • m. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
  • m. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”
  • m. 22 novembre 2022: V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”

Il d.m. 12 aprile 2019 determinato la fine del cosiddetto “doppio binario”, per le attività soggette e non normate, non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L’utilizzo del Codice è pertanto obbligatorio; tuttavia, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse.