Covid-19: Proroghe ambientali del DL Cura Italia
Previste all’art.113 apposite deroghe per le principali scadenze in materia di rifiuti
Nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – cosiddetto Decreto Cura Italia – tra le misure previste particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia ambientale, contenute all’art.113 del provvedimento “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”, che nello specifico prorogano al 30 giugno 2020 i termini di:
- presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) tramite cui enti ed imprese comunicano annualmente quantità e qualità dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente, contenente inoltre la comunicazione rifiuti di AEE e la comunicazione produttori di AEE. In condizioni normali tali comunicazioni dovrebbero avvenire entro la scadenza del 30 aprile.
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’art.15.3, del Dlgs 188/08, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’art.17.2, lettera c), del Dlgs 188/08. Anche in tal caso, normalmente, la comunicazione dovrebbe invece avvenire entro il 31 marzo.
- presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all’art. 33.2, del Dlgs 49/2014; secondo cui gli impianti di trattamento RAEE sono tenuti a comunicare le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
- versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art.24.4 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
In proposito ANIE sta collaborando con Confindustria alla predisposizione di alcune proposte emendative, con l’obiettivo di ampliare le richieste di proroghe per evitare difficoltà alle imprese, che ci aspettiamo siano prese in considerazione per la fase di conversione del DL o per prossimi provvedimenti. Nello specifico la proposta emendativa all’articolo 113, sottoposta al Ministero dell’Ambiente, prevede le seguenti proroghe e sospensioni di particolare rilevanza per le imprese ANIE:
- ulteriore posticipo delle scadenze in materia di adempimenti sui rifiuti, che il decreto prevede a giugno 2020, al 30 settembre 2020;
- raddoppio, fino al 31 dicembre 2020, degli attuali limiti temporali e quantitativi per il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all’art.183.1, lettera bb), del Dlgs 152/06. Tale proroga consentirebbe alle aziende di mantenere nella stessa i rifiuti che ha prodotto, senza dotarsi di una autorizzazione allo stoccaggio. Entrambe le richieste hanno in comune la difficoltà, da parte delle imprese, di trovare, nei tempi imposti dalla normativa, trasportatori e gestori di impianti a cui conferire i rifiuti;
- incremento dei limiti temporali, fino al 30 settembre 2020, per il caricamento delle informazioni previste dalla Banca Dati FGas, di cui all’art.16 del DPR 146/2018. Nello specifico per la vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas agli utilizzatori finali, concessione di 60 giorni dalla vendita o 30 giorni dall’installazione per effettuare la dichiarazione. Le informazioni relative a controllo perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento potranno invece essere comunicate entro 60 giorni dall’intervento.
- proroga al 31 ottobre 2020 e 30 settembre 2020 dei termini fissati al 30 aprile per la restituzione delle quote per annullamento delle emissioni 2019 riguardanti gli impianti ETS (Emission Trading System) e per la comunicazione delle emissioni 2019;
- proroga di 12 mesi dei termini relativi a prescrizioni autorizzative e modifiche sostanziali o non sostanziali degli impianti correlate a decreti di autorizzazione integrata ambientale, inclusi i riesami per l’adeguamento alle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT);
- possibilità attribuita al Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Mise, di provvedere a prorogare ulteriormente i termini al permanere dell’emergenza epidemiologica COVID-19.