Protocollo MIT per la sicurezza in cantiere
Alla stretta sui cantieri, ulteriormente irrigidita dal Dpcm 22 marzo 2020, sfuggono tutte quelle attività che garantiscono la prosecuzione dei servizi pubblici essenziali.
Nessuna interruzione pertanto per le reti di pubblica utilità, per l’edilizia sanitaria e per gli interventi volti a garantire la sicurezza degli immobili (pubblici e privati).
Le attività di cui sopra dovranno inevitabilmente essere svolte nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nei diversi decreti emanati dal Governo nelle scorse settimane.
Il MIT ha predisposto di regolamentazione contenente le misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, ciò al fine di rendere omogenee le misure di sicurezza adottate su tutto il territorio nazionale.
Il documento predisposto dal MIT fornisce indicazioni operative nonché esempi pratici per facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle misure ai titolari di cantiere, i subappaltatori ed i subfornitori.
Il protocollo individua ed analizza le diverse misure precauzionali che dovranno essere rispettate in ogni cantiere, suddividendole in:
1) Informazione: modalità di comportamento, divieto di ingresso in cantiere ai lavoratori sintomatici, rispetto distanze di sicurezza ed utilizzo DPI, divieto di ingresso in cantiere per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano avuto contatti con soggetti affetti da Covid-19;
2) Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: necessità di individuare una procedura standard per regolamentare il percorso di ingresso e di uscita dei fornitori dal cantiere, prevedere (ove possibile) che gli autisti dei mezzi rimangano a bordo durante il carico/scarico del materiale, installazione d i servizi igienici dedicati per i fornitori esterni, nello spostamento organizzato dei lavoratori dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza (anche qualora ciò comporti l’impiego di un numero di mezzi superiore);
3) Pulizia e sanificazione nei cantieri: dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione di spogliatoi ed aree comuni nonché dei mezzi d’opera, il datore di lavoro dovrà verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro, la periodicità della sanificazione verrà decisa dal datore di lavoro e varierà a seconda delle caratteristiche dell’attività;
4) Precauzioni igieniche personali: è obbligatorio che tutte le persone presenti in azienda adottino tutte le misure igieniche necessarie;
5) Dispositivi di protezione individuale: modalità di utilizzo dei DPI necessari a garantire la sicurezza ed obblighi del datore di lavoro circa la fornitura degli stessi al personale;
6) Gestione spazi comuni: modalità di accesso che in ogni caso dovrà essere contingentato, rispetto delle distanze di sicurezza;
7) Organizzazione del cantiere: possibilità di riorganizzare i cantieri e rivedere il cronoprogramma al fine di rispettare le prescrizioni anti-contagio;
8) Gestione di una persona sintomatica in cantiere;
9) Sorveglianza sanitaria del medico competente: dovrà essere garantita la continuità della sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche previste nelle indicazioni del ministero della salute.
Il protocollo inoltre fornisce un utile chiarimento (attraverso l’individuazione di alcuni esempi pratici) circa la previsione contenuta nel Decreto Cura Italia (art. 91) volta ad escludere la responsabilità del debitore nel caso in cui lo stesso sia risultato inadempiente in conseguenza del rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia COVID-19 .
A titolo esemplificativo il Ministero individua alcune ipotesi al ricorrere delle quali è obbligatorio sospendere le attività di cantiere
– Qualora la lavorazione da eseguire non consente il rispetto della distanza interpersonale e l’impresa non abbia a disposizione i DPI necessari a garantire un intervento in sicurezza;
– Impossibilità di contingentare l’accesso agli spazi comuni o impossibilità di garantire l’adeguata ventilazione o, ancora, in caso di pernotto necessario non sia possibile individuare strutture che garantiscano gli standard minimi di sicurezza;
– Qualora un lavoratore risulti affetto da Covid-19 dovranno essere messi in quarantena tutti gli operatori entrati in contatto con quest’ultimo. Se ciò comporta l’impossibilità di riorganizzare le attività dovrà essere sospeso il cantiere;
– Impossibilità di reperire materie prime o materiali indispensabili all’esecuzione delle attività.