Pubblicata proposta di Regolamento Materie Prime Critiche
La Commissione presenta la sua proposta per l'indipendenza europea sulle materie strategiche
La Commissione europea ha presentato il 16 marzo scorso la propria proposta di “Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials” cosiddetto Critical Raw Materials Act. Con la proposta la Commissione intende supportare l’Unione europea nel dotarsi dell’autonomia e delle capacità fondamentali al conseguimento dei target in materia di energie rinnovabili, tecnologie strategiche (es. semiconduttori) e neutralità climatica. In estrema sintesi tramite la proposta si intendono conseguire i seguenti obiettivi a livello comunitario:
- produrre almeno il 10% del consumo annuo europeo di materie prime strategiche;
- acquisire una capacità di trasformazione, anche per le fasi intermedie, in grado di soddisfare almeno il 40% del consumo annuo europeo di materie prime strategiche;
- conseguire una capacità di riciclaggio in grado di produrre almeno il 15% del consumo annuo europeo di materie prime strategiche;
- diversificare le importazioni al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica possa basarsi sulle importazioni di diversi paesi terzi, nessuno dei quali fornisca oltre il 65% del consumo annuo;
- migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime essenziali;
- garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione ambientale, migliorandone la circolarità e la sostenibilità;
A tal proposito vengono individuate agli Allegati I e II gli elenchi delle materie prime strategiche (SRM) e materie prime critiche (CRM) unitamente alle metodologie e parametri necessari per l’individuazione di altre materie in futuro. Tra le materie prime strategiche SRM vengono elencati: Litio, Magnesio metallico, Manganese, Grafite e Nichel per le batterie, le terre rare per i magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm e Ce) e senza una specifica destinazione di utilizzo il Rame.
Al capitolo 3 (artt.5-18) è prevista la definizione di Progetti strategici volti al conseguimento degli obiettivi sopracitati che dovranno essere opportunamente valutati, monitorati e finanziati dalle Autorità competenti dei singoli Stati membri. È inoltre prevista la condivisione tra gli Stati membri delle informazioni in merito alle riserve strategiche dei CRM per:
- una loro gestione coordinata
- definizione di livelli minimi di riserve da conseguire.
- definizione di acquisiti congiunti per aggregare la domanda comunitaria
All’art.23 si richiede agli Stati membri di individuare le large companies, con più di 500 dipendenti e fatturato mondiale netto di oltre 150 milioni, che utilizzino SRM. Le suddette imprese dovranno effettuare ogni due anni, un audit della loro catena di approvvigionamento, comprendente una mappatura dei luoghi in cui le SRM utilizzate sono estratte, lavorate o riciclate e uno stress test della loro catena di approvvigionamento, consistente in una valutazione della vulnerabilità alle interruzioni dell’approvvigionamento e i loro potenziali effetti. Il Capitolo 5 è invece dedicato agli aspetti di sostenibilità, tra cui la definizione di programmi nazionali di circolarità per conseguire la raccolta a fine vita, il riuso e riciclo dei prodotti contenenti CRM, soprattutto per prodotti che non siano già soggetti a legislazioni specifiche (es. RAEE e Batterie).
All’art.27 si prevede una specifica disposizione per la riciclabilità dei magneti permanenti secondo cui chiunque immetta sul mercato europeo generatori di energia eolica, robot industriali e motori elettrici (anche integrati in altri prodotti) debba assicurare che questi riportino una etichettatura specifica indicante se il prodotto in questione incorpora uno o più magneti permanenti e in tal caso la tipologia di appartenenza del magnete (Neodimio-Ferro-Boro; Samario-Cobalto; Alluminio-Nichel-Cobalto; Ferrite). Inoltre i suddetti prodotti dovranno riportare un data carrier collegato ad un identificatore unico che fornisca accesso alle seguenti informazioni:
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l’indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ove possa essere contattata;
- informazioni sul peso, l’ubicazione e la composizione chimica di tutti i magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti magnetici, colle ed eventuali additivi utilizzati;
- informazioni che consentono l’accesso e la rimozione di tutti i magneti permanenti incorporati nel prodotto, compresa almeno la sequenza di tutte le fasi di rimozione, gli strumenti o le tecnologie necessarie per l’accesso e la rimozione del magnete, fatto salvo quanto già previsto ai fini della Direttiva RAEE;
La Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione che stabilisca il formato per l’etichettatura, fermo restando che, laddove i prodotti siano già in possesso di un Digital Product Passport (DPP) ai fini del Reg ESPR, tali informazioni dovranno confluire al suo interno. Sempre in riferimento ai magneti permanenti l’art.28 reca disposizioni in materia di contenuto di riciclato, secondo cui chiunque immetta sul mercato EU magneti permanenti il cui peso complessivo superi 0,2 kg, rende pubblicamente disponibile su un sito web ad accesso libero la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti.
All’art.30 Environmental footprint declaration è previsto che la Commissione possa definire regole per il calcolo e la verifica dell’impronta ambientale di diverse materie prime critiche conformemente all’Allegato V. Al Capitolo 7 (art.34) viene istituito il European Critical Raw Materials Board composto da rappresentanti degli Stati membri e dalla Commissione, quale organo di coordinamento e condivisione che rappresenterà il riferimento comunitario sulla tematica e che potrà individuare e proporre partnership strategiche per l’approvvigionamento di CRM con paesi terzi ritenuti fornitori affidabili.
Una specifica consultazione pubblica sul provvedimento è stata aperta fino 15 Maggio 2023.