normativa e legislazione tecnica

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le Autorimesse

Sostituito integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

E’ stato pubblicato, in Gazzetta ufficiale n.132 del 23 maggio, il Decreto 15 maggio 2020 del Ministero dell’Interno, recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Il Decreto entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Parte integrante di questo Decreto è l’allegato I, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015.

Soppressa la lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell’elenco delle attività, riportato al comma 1 dell’art. 2-bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Nonostante la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa, il Decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

  1. siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
  2. siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi menzionati nella premessa e questo sia comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti

Sono abrogati il Decreto del Ministro dell’Interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3 (“Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019″).