Pubblicato DM 119/2023 sulla preparazione per il riutilizzo
In Gazzetta Ufficiale le procedure semplificate
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 Settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” cosiddetto DM Preparazione per il riutilizzo. Il provvedimento in questione, espressamente previsto dall’art.214-ter del Testo Unico Ambiente, ha come obiettivo quello di disciplinare e determinare le attività di “preparazione per il riutilizzo” definite dal TUA come “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”. A tal proposito nel DM si individuano quindi:
- le modalità operative ed i requisiti minimi degli operatori;
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;
- le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a preparazione per il riutilizzo;
- le condizioni specifiche per l’esercizio di dette operazioni;
Secondo il nuovo DM la conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto dalle operazioni dovrà inoltre essere munito di etichetta recante l’indicazione «Prodotto preparato per il riutilizzo».
Un capitolo apposito è dedicato ai RAEE preparati per il riutilizzo, i quali dovranno rispettare i criteri minimi per l’idoneità stabiliti dalla norma EN 50614:2020. La capacità tecnica necessaria per l’esecuzione di attività di preparazione al riutilizzo dei RAEE richiede, tra gli altri requisiti, uno specifico aggiornamento professionale a cura del Centro di Coordinamento RAEE, anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale. Nel DM viene peraltro inserita la definizione di «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche – PPRAEE» finora assente all’interno della legislazione nazionale.
All’Allegato I sono invece elencate le tipologie di RAEE conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo, per una quantità massima di 500 ton/anno ed afferenti ai codici CER 160214, 160216, 200136, “RAEE, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l’illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica”.
Rimangono invece esclusi dall’ambito del DM:
- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di cosmetici, farmaci e fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici;
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e contenenti gas ozonolesivi;
- prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- veicoli fuori uso;