normativa e legislazione tecnica

Pubblicato il Decreto delle tariffe incentivanti per l’energia autoprodotta e autoconsumata

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato l'incentivo per le configurazioni di autoconsumo collettivo (110 €/MWh) e autoprodotte dai membri delle Comunità energetiche (€100/110 a MWh).

Diventa definitivo il provvedimento che consente a cittadini, PIM ed enti pubblici di condividere l’energia autoprodotta per abbassare i costi dell’energia. Il decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 16 novembre, ed è entrato in vigore il 17 novembre. Il decreto attua le disposizioni introdotte con il Milleproroghe (decreto-legge 162/19, all’articolo 42bis) per anticipare, in via sperimentale, il recepimento degli articoli 21 e 22 della direttiva europea delle fonti rinnovabili, che istituisce e regolamenta queste due nuove configurazioni.

l decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili realizzate con impianti a fonti rinnovabili di potenza massima pari a 200 kW, inclusi i potenziamenti, entrati in funzione dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all’art. 4.6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI’.

Possono aderire alla configurazione di autoconsumo collettivo tutti i punti di prelievo dei consumatori ed i punti di immissione degli impianti FER che si trovano nel medesimo edificio/condominio. Mentre possono partecipare alla configurazione di comunità energetica rinnovabile tutti i punti di prelievo dei consumatori ed i punti di immissione degli impianti FER connessi alla rete in bassa tensione e sottesi alla medesima cabina secondaria di trasformazione.

L’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa istantaneamente su base oraria – anche tramite l’utilizzo di sistemi di accumulo – ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

  • 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo
  • 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile

L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che accede al Superbonus.

Le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne’ con il meccanismo dello scambio sul posto.

Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:

  • la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986
  • la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 3, comma 3.