Pubblicato in Gazzetta il Conto Termico 3.0: misura operativa dal 27 dicembre 2025

30 Settembre 2025

Incentivi estesi a edifici non residenziali e terzo settore. Fino al 100% di contributi per piccoli Comuni, strutture sanitarie e scolastiche. Opportunità per fotovoltaico con accumulo e colonnine di ricarica.

Il D.M. 07/08/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.224 il 26 settembre 2025, introduce il Conto Termico 3.0, meccanismo di incentivi a fondo perduto per interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica e produrre energia termica da fonti rinnovabili.

Principali novità:

  • accesso esteso a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), autoconsumo collettivo ed enti del Terzo Settore (equiparati alla PA);
  • ampliamento agli edifici non residenziali privati;
  • incentivi per fotovoltaico con accumulo e colonnine di ricarica, se associati alla sostituzione degli impianti con pompe di calore elettriche;
  • copertura fino al 100% delle spese per interventi su scuole, ospedali e strutture pubbliche in comuni sotto i 15.000 abitanti;
  • ammesse demolizione e ricostruzione NZEB con aumento volumetrico fino al 25%;
  • ampliamento delle spese incentivabili (progettazione, APE, diagnosi energetiche, sistemi di accumulo, ricarica elettrica);
  • aggiornamento dei massimali di spesa in base ai prezzi di mercato.

Il meccanismo prevede una copertura media del 65% delle spese e un tetto annuo di 900 milioni (400 per PA, 500 per privati). Non sostituisce la detrazione fiscale ma rimane sempre accessibile per progetti di efficientamento.

Entrata in vigore: 27 dicembre 2025. Il GSE aggiornerà la piattaforma e le regole entro il 25 febbraio 2026. Le domande presentate prima restano regolate dal Conto Termico 2.0 (DM 16/02/2016).

Il nuovo decreto punta a semplificazione, ampliamento dei beneficiari e adeguamento alle nuove tecnologie, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC.

Spese ammissibili

Per l’incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

  • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
  • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
  • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
  • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
  • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
  • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
  • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
  • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

  • a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
  • b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
    • i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
    • di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
    • ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
    • iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
    • iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.