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Pubblicato in Gazzetta il Decreto FER1

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 il decreto FER1 (Decreto 4 luglio 2019) sull’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030, definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Obiettivo del decreto è quello di promuovere, sia in termini ambientali che economici, l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità del settore, favorendo la creazione di posti di lavoro attraverso l’attuazione della transizione energetica, in un’ottica di decarbonizzazione.

Il regolamento operativo è stato pubblicato sul sito del Gestore del Servizio Elettrico (GSE) dopo 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il primo bando sarà aperto il prossimo 30 settembre.

Premiato l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto. Incentivata la produzione di energia sostenibile e rinnovabile.

L’attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW nel periodo tra il 30 settembre 2019 ed il 30 settembre 2021, attraverso sette procedure competitive per singolo gruppo tecnologico, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

Nel gruppo tecnologico A competeranno i nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, nel gruppo B i nuovi impianti idroelettrici e i gas residuati dei processi di depurazione, nel gruppo C gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale eolici, idroelettrici ed i gas residuati dei processi di depurazione ed infine il gruppo A-2 che riguarda il solo fotovoltaico abbinato alla bonifica di amianto/ethernit. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW potranno partecipare alle procedure competitive dei registri con circa 2.000 MW, mentre gli impianti di taglia maggiore parteciperanno a quelle delle aste con circa 6.000 MW. Gli incentivi daranno priorità a:

  • impianti realizzati su discariche chiuse, cave e siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  • scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Introdotta anche una nuova modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori, se l’energia autoconsumata è superiore al 40% della produzione netta.

Ammessi agli incentivi solo impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri:

  • impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
  • impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. Potranno inoltre partecipare anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW. Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

Analogamente, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.