Pubblicato in Gazzetta il DL Green pass lavoro: dal 15 ottobre nuove regole in azienda
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 di martedì 21 settembre, il testo del decreto-legge 21 settembre 2021 n.127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” c.d. DL Green pass lavoro.
Il decreto ( art. 3) con riguardo all’Impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato prevede:
Obbligo Green pass – Si prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Esenzioni – L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
Controlli – I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo in via prioritaria che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si prevede inoltre che con atto formale vengano individuati i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di Green pass.
Sanzioni – Nel caso in cui i lavoratori non comunichino di essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Sia per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di controllo, sia per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde, sono previste inoltre sanzioni amministrative.
Imprese con meno di 15 dipendenti – Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi (Art. 4)
- Prezzi tamponi calmierati – Si prevede che le farmacie e strutture sanitarie convenzionate con il SSN siano tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati.
Durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Art. 5)
- Rilascio Green pass prima dose di vaccino – Si prevede che la Certificazione verde Covid-19 venga rilasciata immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, e non più dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione.
- Rilascio Green pass guarigione Covid-19 – Si specifica che a coloro che sono stati identificati come casi positivi al Covid-10 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata la certificazione verde con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Il provvedimento sarà ora trasmesso al Parlamento per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il 20 novembre 2021.
Fonte:
Link alla GU
Link al testo del decreto