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Rinnovabili: fissato al 32% l’obiettivo europeo per il 2030

Raggiunto l’accordo per la pubblicazione della nuova direttiva sulle energie rinnovabili

Il  principale risultato dell’accordo politico sulla promozione delle energie rinnovabili in Europa raggiunto tra i negoziatori della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio prevede un obiettivo vincolante di energia rinnovabile del 32% per il 2030 con una clausola di revisione al rialzo entro il 2023.

Tramite questa decisione si potrà contribuire alla priorità politica della Commissione che prevede l’UE come leader mondiale nel settore delle  rinnovabili con un ruolo di guida nella lotta contro il cambiamento climatico, nella transizione energetica pulita e nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi. Il precedente obiettivo era del 27% e la proposta del Parlamento Europeo prevedeva di innalzarlo al 35%, pertanto l’accordo sul 32% rappresenta dunque una soluzione di compromesso.

Oltre a quanto sopra indicato i principali contenuti dell’accordo sono:

  • un quadro normativo chiaro e stabile sull’autoconsumo;
  • l’innalzamento degli obiettivi per i settori trasporto e riscaldamento/raffreddamento.
  • il miglioramento della progettazione e della stabilità degli schemi di supporto per le energie rinnovabili;
  • la semplificazione e riduzione delle procedure amministrative;

Quella di ieri è la seconda delle otto proposte legislative del cosiddetto Clean Energy Package ad essere concordata dai legislatori. La prima è stata la Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia EPBD, adottata il 14 maggio scorso e pubblicata il 19 giugno come Direttiva 2018/844/UE.

A seguito di questo accordo politico, il testo della direttiva dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta approvata da entrambi, la direttiva aggiornata sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione e entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepire i nuovi elementi della direttiva nella legislazione nazionale entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.