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Riscaldamento ed etichetta energetica: nuove misure in vigore da settembre 2015

Dal 26 settembre scatta l'obbligo di etichettatura energetica per i sistemi di riscaldamento

Il 26 settembre 2015 sarà applicata in tutta Europa la normativa, disciplinata da due regolamenti 811/2013, 813/2013,– che determinano misure di etichettatura energetica e di Ecodesign degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti.

Anche se le prime misure entreranno in vigore il 26 settembre, progettisti, costruttori e installatori dovranno attivarsi con largo anticipo per prendere confidenza con quella che sarà la nuova etichettatura energetica. Dalla data in questione infatti chiunque immetta sul mercato dovrà garantire che il prodotto sia munito di un’etichetta conforme al regolamento per formato e contenuto informativo, e di una scheda prodotto.

Congiuntamente anche nei messaggi promozionali e pubblicitari, bisognerà fornire informazioni relative al consumo energetico e al prezzo, nonché riportare l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale per riscaldamento nelle condizioni climatiche medie per ogni specifico modello. Lo stesso dato dovrà essere riportato nel materiale promozionale per uso tecnico e commerciale. Un successivo step applicativo del regolamento, con criteri ancor più restrittivi, è previsto invece a partire dal 26 settembre 2019.

A seconda della tipologia di combustibile utilizzato sono previste quattro diverse etichette: una per il mondo gas e elettrico, una per le pompe di calore elettriche e una per la cogenerazione. Tutte le etichette energetiche dovranno riportare le seguenti informazioni:

  1. nome o marchio del fornitore,
  2. identificativo del modello del fornitore,
  3. funzione di riscaldamento ambiente,
  4. classe di efficienza energetica stagionale in riscaldamento,
  5. potenza termica nominale espressa in kW,
  6. livello di potenza sonora LWA, all’interno, espresso in decibel (dB)

Il regolamento prevede inoltre che anche il soggetto che provvede all’installazione e messa in servizio di sistemi che integrano molteplici apparecchi, ad esempio caldaia con dispositivi solari e controlli, debba rilasciare una seconda etichetta. Nell’“etichetta di sistema”, oltre alle analoghe informazioni previste dai primi tre punti delle etichette di prodotto, dovrà essere riportata anche:

  • la classe di efficienza energetica stagionale dell’apparecchio;
  • l’indicazione se un collettore solare, un serbatoio per l’acqua calda, un dispositivo di controllo della temperatura e/o un apparecchio supplementare per il riscaldamento sono compresi nell’insieme;
  • la classe di efficienza energetica stagionale dell’insieme