Sentenza del Tribunale dell’Unione europea: causa T- 135/13 – identificazione di alcuni allergeni respiratori come sostanze estremamente problematiche secondo il Reg. REACH.
Il Tribunale, il 30.04.2015, nella causa T-135/13, ha pronunciato sentenza di rigetto del ricorso promosso dalle società Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt S.p.A. e Sitre S.r.l. con il quale avevano convenuto in giudizio l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per ottenere l’annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell'ECHA.
Tale decisione riguardava l’inclusione dell’anidride esaidrometilftalica, dell’anidride esaidro-4-metilftalica, dell’anidride esaidro-1-metilftalica e dell’anidride esaidro-3-metilftalica (nel complesso, indicate come l'”MHHPA“) fra le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (“REACH“), adottata in forza dell’articolo 59 del REACH, nella misura in cui si riferisce all’MHHPA e ai suoi monomeri.
Il Tribunale, entrando nel merito della questione, ha rilevato che l’identificazione della MHHPA come sostanza estremamente problematica ai sensi dell’articolo 57 lett. f), del Reg. REACH è dovuta alla valutazione di diversi criteri, tra cui l’analisi della gravità degli effetti, l’irreversibilità degli effetti sulla salute, le conseguenze per la società e la valutazione del rischio.
Secondo i giudici, infatti, l’ECHA ha fornito la prova scientifica dei probabili effetti gravi dell’MHHPA per la salute umana o per l’ambiente, dovuti alle sue proprietà intrinseche, potendo provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalata, e per questo è stata classificata ad un livello di preoccupazione equivalente a quelli di altre sostanze di cui all’articolo 57 dalla lett. a) alla lett. e), del regolamento REACH, ai sensi dell’art. 57 lett. f) e dell’art. 59 Reg. REACH.
Per il Tribunale, l’articolo 57 lett. f), del regolamento n. 1907/2006 ha l’obiettivo specifico di consentire di identificare una sostanza come molto problematica/pericolosa, nel caso in cui i criteri oggettivi di cui all’articolo 57 dalla lett. a) alla lett. e) del regolamento n. 1907/2006 siano assenti.
Il Tribunale ha, poi, precisato che, ai sensi dell’articolo 59 punto 8), del regolamento n. 1907/2006, il Comitato dell’ECHA per poter includere una sostanza nell’elenco di cui all’articolo 59 punto 1) del Reg. REACH deve raggiungere un accordo unanime sull’identificazione di una sostanza. In questo caso, trattandosi di atti che richiedono l’unanimità per la loro adozione, l’assenza di uno Stato membro al momento della votazione sull’identificazione dell’MHHPA come sostanza estremamente problematica non ha impedito di votare in tal senso.
L’MHHPA, sulla base della sentenza del Tribunale dell’UE, è stata, quindi, inclusa fra le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH”), in forza dell’articolo 59 del REACH.