normativa e legislazione tecnica

Superbonus: gli Attestati di Prestazione Energetica non possono essere predisposti tramite l’utilizzo di software con metodi di calcolo semplificati

Negli stati di avanzamento l’APE va riferito alle condizioni di progetto.

Ai fini del Superbonus 110%, gli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE) non possono essere predisposti con i software che adottino metodi di calcolo semplificati (es.: DOCET). I tabulati con i dati di input e lo sviluppo dei calcoli devono essere conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni. Negli stati di avanzamento, l’APE va riferito alle condizioni di progetto.

Questo è quanto è riportato in una delle note allegate ai due modelli di asseverazione – dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Allegati 1 e 2 del Decreto Asseverazioni, relativi all’asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio convertito nella Legge n.77/2020), resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera b), del Decreto Asseverazioni. Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Si precisa che nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.