Superbonus: gli Attestati di Prestazione Energetica non possono essere predisposti tramite l’utilizzo di software con metodi di calcolo semplificati
Ai fini del Superbonus 110%, gli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE) non possono essere predisposti con i software che adottino metodi di calcolo semplificati (es.: DOCET). I tabulati con i dati di input e lo sviluppo dei calcoli devono essere conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni. Negli stati di avanzamento, l’APE va riferito alle condizioni di progetto.
Questo è quanto è riportato in una delle note allegate ai due modelli di asseverazione – dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Allegati 1 e 2 del Decreto Asseverazioni, relativi all’asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio convertito nella Legge n.77/2020), resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) e lettera b), del Decreto Asseverazioni. Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Si precisa che nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.