Circolare n.53 – Novità nella valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli impianti FER – Delibera 444/2016
Si informa che con la pubblicazione della delibera 444/2016/R/EEL l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico introduce un nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nell’ambito del servizio di dispacciamento con una applicazione graduale a partire dal primo agosto 2016, al fine di dare un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo, modificando l’Allegato A della delibera 111/06.
Il provvedimento, sulla base della consultazione (316/2016/R/EEL ), introduce meccanismi finalizzati a fornire un più efficace disincentivo a programmare senza diligenza, perizia, prudenza e previdenza, nonché, al contempo, a consentire all’Autorità di rilevare in modo sistematico possibili violazioni di tale obbligo (anche ai fini dell’adozione di misure prescrittive e/o sanzionatorie).
La Delibera coinvolgerà tutti i proprietari di impianti da fonte rinnovabile, tanto coloro che sono operatori del mercato elettrico quanto coloro che vendono l’energia dei loro impianti ad un operatore del mercato. È plausibile che le modifiche introdotte dalla delibera determineranno, a regime, un aumento dei costi di bilanciamento a carico degli operatori di mercato che non saranno in grado di effettuare una programmazione prEventi/Agendava sufficientemente aderente alle reali immissioni degli impianti FER. Tali costi potrebbero generare ripercussioni sui contratti di vendita dell’energia elettrica stipulati tra operatori di mercato e proprietari di impianti FER a svantaggio di questi ultimi; da una prima analisi le modifiche non sembrerebbero avere impatti per i contratti in scambio sul posto.
In particolare, la delibera ai fine della valorizzazione degli sbilanciamenti prevede:
- per le unità di produzione rilevanti (≥ 10 MW) alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di lasciare inalterata la regolazione vigente ossia la possibilità di optare per la valorizzazione al single pricing per l’intero volume sbilanciato, o di aderire al regime alternativo previsto dalla deliberazione 522/2014/R/eel, basato su bande, differenziate per fonte, all’interno delle quali lo sbilanciamento è valorizzato al prezzo del mercato del giorno prima con l’applicazione di una componente perequativa che tiene conto dello sbilanciamento complessivo di tutte le unità che hanno aderito a tale regime, e all’esterno delle quali lo sbilanciamento è valorizzato al single pricing;
- per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili: nel periodo di prima implementazione (1 agosto – 31 dicembre 2016) il mantenimento della disciplina oggi vigente (vedi punto precedente) rafforzando comunque anche per questi punti di dispacciamento l’attività di monitoraggio delle condotte degli operatori per il rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; a partire dal 1 gennaio 2017 l’alternativa tra:
- o un meccanismo single-dual pricing basato sulla stessa banda standard applicata alle unità di consumo (± 7,5%);
- o il regime perequativo definito con la delibera 522/2014/ R/EEL con una banda del ± 8% (identica a quella già oggi prevista per queste unità) all’interno della quale lo sbilanciamento è valorizzato al prezzo del mercato del giorno prima con l’applicazione di una componente perequativa che tiene conto dello sbilanciamento complessivo di tutte le unità che hanno aderito a tale regime e all’esterno della quale lo sbilanciamento è valorizzato secondo i prezzi duali.