Novità normative Sicurezza antincendio: pubblicato D.M. 25 gennaio 2019
Le principali novità sono relative alla gestione delle emergenze da parte degli amministratori condominiali, nominati responsabili delle attività.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.”, che modifica il punto 9 e aggiunge il punto 9-bis. Il nuovo punto 9 relativo alle deroghe aggiorna i riferimenti alla normativa di prevenzione incendi con particolare riferimento alle nuove procedure previste dal D.P.R. 151/2011. L’articolo 9-bis riguarda la Gestione della sicurezza antincendio.
Il D.M. entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU (6 maggio 2019).
Le principali novità previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze. Gli amministratori dei condomini, responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da osservarsi in caso di incendio e devono adoperarsi per individuare misure gestionali per garantire le condizioni di sicurezza delle parti comuni e l’efficienza degli impianti e dispositivi antincendio (idranti ed estintori). Oltre ai compiti dei responsabili delle attività, vengono anche specificati i compiti degli Occupanti, a seconda dei livelli di prestazione dell’edificio, così come indicato nell’allegato del D.M.
Il D.M. disciplina inoltre i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione. Le misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 non si applicano agli edifici per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco (art. 3 del DPR 151/2011), o che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.