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Nuovi orientamenti sul controllo degli investimenti esteri

Il 25 marzo, la Commissione europea ha pubblicato dei nuovi orientamenti sul controllo degli investimenti esteri in un periodo di crisi per la salute pubblica e di conseguente vulnerabilità economica.

L’obiettivo è preservare le imprese e le attività critiche e strategiche dell’UE, in particolare in settori quali la sanità, la ricerca medica, le biotecnologie e le infrastrutture essenziali per garantire la nostra sicurezza e l’ordine pubblico, senza compromettere l’apertura generale dell’UE agli investimenti esteri.
In base alle norme vigenti dell’UE, l’UE può coordinare il controllo, effettuato a livello degli Stati membri, delle acquisizioni straniere.
Con la pubblicazione dei nuovi orientamenti la Commissione invita gli Stati membri che già dispongono di meccanismi di controllo a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione nel quadro del diritto dell’UE e del diritto nazionale per prevenire i flussi di capitali da paesi terzi che potrebbero compromettere la sicurezza o l’ordine pubblico europei.
La Commissione invita inoltre gli altri Stati membri a istituire un meccanismo di controllo completo e a prendere contemporaneamente in considerazione tutte le opzioni, nel rispetto del diritto dell’UE e degli obblighi internazionali, per far fronte ai casi in cui l’acquisizione o il controllo di una determinata impresa, infrastruttura o tecnologia da parte di un investitore estero possa comportare un rischio per la sicurezza o l’ordine pubblico nell’UE.
La Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri anche nei casi in cui il controllo degli IED riguarda investimenti esteri in grado di avere un effetto sul mercato unico dell’UE. Le acquisizioni straniere attualmente in corso rientrano già nell’ambito di applicazione del regolamento dell’UE sul controllo degli IED e potrebbero essere riesaminate nel quadro del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento, che sarà pienamente operativo da ottobre 2020.
Per quanto riguarda i movimenti di capitali, gli orientamenti richiamano anche le circostanze specifiche che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali per l’acquisizione di partecipazioni, in particolare nel caso di capitali provenienti da paesi terzi.