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Crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali

Il 08-Gennaio-2020

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Legge di Bilancio 2020 ha prodotto una revisione delle misure agevolative per l’acquisizione di beni strumentali, abbandonando il sistema della maggiorazione degli ammortamenti e introducendo tre tipi di credito d’imposta:

  • credito d’imposta del 6% (al posto del superammortamento) per investimenti fino a 2 milioni di euro;
  • credito d’imposta del 40% (al posto dell’iperammortamento) per investimenti in beni 4.0 fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per investimenti di ammontare compreso tra 2,5 milioni e 10 milioni;
  • credito d’imposta del 15% per investimenti in beni immateriali (software).

I nuovi crediti di imposta possono essere fruiti esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali (tre per gli investimenti in software) “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190”.

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sulla modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, allegando al provvedimento una tabella con i codici relativi ai possibili crediti utilizzabili in compensazione nell’F24. La tabella opera un raggruppamento delle voci, secondo la natura e la tipologia dei crediti, nelle seguenti categorie: agevolazioni e quadro RU; imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; sostituti d’imposta.

L’Agenzia indica che “sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione: a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA”. Viene quindi esclusa la categoria “agevolazioni e quadro RU” nella quale rientrano già il credito d’imposta per la Formazione 4.0 e altri crediti d’imposta previsti da norme agevolative, e nella quale rientreranno anche i nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.

L’articolo 3 del Decreto Fiscale – diventato poi legge 157/2019 – prevede che la compensazione dei crediti di imposta superiori a 5.000 euro possa essere fatta valere solo dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi (o dell’istanza da cui il credito emerge). Questa disposizione aveva fatto pensare che fosse necessario aspettare questo termine per fruire dei nuovi crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. L’Agenzia chiarisce che, per le compensazioni alle quali si applica il dettato del Decreto Fiscale, “l’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui” e che “ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui (…) sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24”.

L’articolo 3 del Decreto Fiscale “non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP”, mentre si continuerà ad applicare alla compensazione dei crediti IVA, che era già prevista. Ad eccezione di questi ultimi, quindi, i crediti 2018 potranno essere compensati, “senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati””.

L’Agenzia ricorda infine che, per fruire delle compensazioni di crediti d’imposta, occorrerà utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24.