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Cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR e Transizione 4.0 con altre agevolazioni

Il 03-Gennaio-2022

Chiarimenti su doppio finanziamento e cumulabilità

Con Circolare 31 dicembre 2021 n.33, la Ragioneria dello Stato chiarisce che gli incentivi finanziati totalmente o in parte con le risorse del PNRR, compresi anche i crediti di imposta del piano Transizione 4.0, possono essere cumulati con altre misure agevolative, a patto di non coprire gli stessi costi e salvo i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente (compresa quella riferita agli aiuti di stato).

La Circolare fornisce chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).

  • Il divieto di doppio finanziamento, previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
  • Il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Quanto sopra vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.